Le conseguenze dell’efficacia obbligatoria del preavviso

Le conseguenze dell’efficacia obbligatoria del preavviso

A cura di Angelo Di Gioia

Resta sempre attuale il tema della efficacia del preavviso in caso di recesso dai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Si è discusso a lungo se l’istituto del preavviso, finalizzato ad attenuare le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla cessazione del contratto in favore della parte che subisce il recesso, abbia efficacia reale, oppure meramente obbligatoria. Nel primo caso, la parte non recedente avrebbe diritto alla prosecuzione del rapporto fino alla scadenza del periodo di preavviso, mentre, nel secondo caso, tale diritto non sarebbe configurabile e la parte recedente potrebbe liberarsi da ogni obbligazione nei confronti dell’altra parte attraverso la corresponsione dell’indennità sostitutiva, con immediato effetto risolutivo del recesso.

La giurisprudenza più recente ha aderito a quest’ultima teoria, riconoscendo al preavviso natura obbligatoria.

Da tale riconoscimento possono essere tratte molteplici conseguenze, che risultano utili anche per valutare il comportamento che ciascuna parte può adottare una volta che sia intervenuto il recesso.

In proposito, una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 27934 del 13 ottobre 2021) ha affrontato il tema della possibilità per il datore di lavoro che abbia ricevuto le dimissioni del lavoratore di rinunziare al periodo di preavviso.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, una società, dopo avere ricevuto comunicazione delle dimissioni da un dirigente, aveva rinunziato al periodo di preavviso senza corrispondere al dirigente l’indennità sostitutiva. Il dirigente aveva agito in giudizio chiedendo il pagamento della suddetta indennità, vedendo accolte le proprie ragioni sia in primo grado che in appello.

La Suprema Corte ha riformato la decisione dei giudici di merito, dando ragione al datore di lavoro. In particolare, proprio partendo dal riconoscimento della efficacia obbligatoria del preavviso, il giudice di legittimità ha affermato che ove una parte eserciti la facoltà di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, a meno che la parte recedente, ove ne abbia interesse, accetti di proseguire il rapporto lavorativo sino al termine del periodo di preavviso.

In tale eventualità, tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che, ove la parte non recedente rinunzi al preavviso, nulla deve alla controparte, posto che alcun interesse giuridicamente qualificato è configurabile in favore della parte recedente. In caso di rinunzia al preavviso da parte del datore di lavoro, pertanto, il lavoratore dimissionario non può né pretendere che il rapporto prosegua fino al termine del periodo di preavviso, né ottenere l’indennità sostitutiva, essendo il preavviso normativamente previsto nell’interesse esclusivo della parte non recedente.

In base al principio affermato nella citata pronuncia, dunque, il datore di lavoro, ove non abbia interesse allo svolgimento del periodo di preavviso da parte del lavoratore dimissionario, può decidere di fare cessare immediatamente il rapporto rinunziando al preavviso, senza dovere corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva.

Ciò, è bene precisare, salvo che il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro non disponga diversamente, prevedendo espressamente il diritto al pagamento dell’indennità sostitutiva anche in caso di rinuncia al preavviso della parte non recedente.

In linea con tali principi si è espresso di recente anche il Tribunale di Monza, in un caso riferito al licenziamento di un dirigente di un ente pubblico che, licenziato con preavviso, era stato esonerato dal prestare il periodo di preavviso, avendo il datore di lavoro preferito corrispondere l’indennità sostitutiva.

Il dirigente aveva contestato tale decisione con un ricorso d’urgenza, sostenendo l’efficacia reale del preavviso e rivendicando il diritto a prestare la propria attività lavorativa fino al termine del periodo di preavviso. L’ente pubblico, assistito dal nostro Studio, aveva contestato le domande avversarie affermando che il principio della efficacia obbligatoria del preavviso non poteva che condurre all’accertamento della correttezza del comportamento del datore di lavoro.

Il Giudice del Lavoro di Monza, con ordinanza del 16 maggio 2021, ha respinto il ricorso del dirigente accogliendo integralmente le difese dell’ente pubblico, affermando che “il preavviso è funzionale alla tutela della parte che subisce il recesso che può rinunziarvi evitando alla parte recedente di corrispondere la relativa indennità per il mancato preavviso ma non anche pretendere il ripristino del rapporto di lavoro”.

Anche il Tribunale di Monza ha, dunque, aderito all’orientamento che sostiene l’efficacia obbligatoria del preavviso, che può ritenersi ormai sempre più consolidato, consentendo agli interessati di trarre utili indicazioni per valutare le decisioni più opportune da adottare nel momento, sempre delicato, del recesso dal rapporto di lavoro.

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