A cura di Jacopo Provera
Con l’ordinanza 25260 del 20 settembre 2024, la Corte di Cassazione è tornata sul tema dei limiti all’applicabilità della business judgement rule nei casi in cui <<l’amministratore […] omette di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli interessi sociali a lui affidati>>. La vicenda in oggetto si riferisce, in particolare, all’ipotesi in cui un amministratore di società a responsabilità limitata agisca in situazione di conflitto di interessi con la società amministrata.
Il caso in esame nasce dalla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per mala gestio presentata da una società nei confronti di un proprio ex-amministratore nell’ambito dell’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dalla Corte di Appello di Milano contro la società e relativo al pagamento degli emolumenti dovuti all’ex-amministratore. Detti emolumenti, peraltro, non erano pretesi in relazione al rapporto di amministratore, bensì in relazione ad un ulteriore incarico professionale rilasciato allo stesso dalla società (nella persona della moglie del professionista ricorrente; circostanza quest’ultima non ritenuta concretamente rilevante dalla Suprema Corte).
In particolare, nell’ambito della domanda riconvenzionale, la società aveva contestato all’amministratore di non aver posto a rendita determinati immobili della società e di averli anzi utilizzati gratuitamente. Tuttavia, la domanda della società non era stata accolta dalla Corte di Appello meneghina che aveva ritenuto applicabile la business judgement ruleal caso in esame, decidendo per l’insindacabilità delle scelte gestionali dall’amministratore.
Orbene, investita del caso, la Suprema Corta, pur nel ribadire come <<all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto delle scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale a può eventualmente rilevare come giusta causa di revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale […]>>, ha, tuttavia, ribadito i limiti all’applicabilità della business judgement rule posti dal: (i) dovere di lealtà degli amministratori verso la società: individuato dalla Corte come l’obbligo di non agire in conflitto di interessi con la società; e (ii) dovere di diligenza posto a carico dell’amministratore: individuato come l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie alla cura degli affari affidati all’amministratore.
Chiarisce, infatti, la Corte come la violazione del dovere di lealtà o del dovere di diligenza assuma rilevanza indipendentemente dalla violazione o meno di uno specifico obbligo di legge o di statuto da parte dell’amministratore, in quanto trattasi di obblighi derivati in via generale dall’articolo 2392 Cod. civ.. L’ambito di inapplicabilità della business judgement rule non si limita, quindi, ai soli casi si irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà della palese dell’iniziativa economica (recentemente ribaditi dalla Cassazione con la pronuncia 8069/2024), ma si estende anche ai citati doveri generali di lealtà e diligenza che – chiaramente – richiedono di essere di volta in volta provati da parte attrice, non solo circa la loro sussistenza, ma anche con riferimento all’esistenza del nesso causale con il danno subito dalla società.
Nel caso in oggetto, la Cassazione ha ritenuto che la pronuncia della Corte d’Appello non avesse concretamente e correttamente analizzato le condotte contestate all’amministratore le cui scelte gestorie erano state ritenute insindacabili indipendentemente dalla sussistenza di eventuali profili di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà nonché dell’eventuale violazione dei doveri sopra richiamati.
Il ricorso della società è, quindi, stato accolto dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, la quale è stata chiamata ad applicare il principio per cui: <<Qualora i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano vietati dalla legge o dallo statuto, la condotta dell’amministratore è illegittima se omette di adottare tutte le misure necessaria alla cura degli interessi sociali a lui affidati; in tal caso l’attore ha l’onere di provare tutti gli elementi di fatto dai quali è possibile dedurre la violazione dell’obbligo di lealtà e di diligenza>>.