L’immutabilità dell’addebito: il principio non è violato se cambia la qualificazione del fatto contestato

L’immutabilità dell’addebito: il principio non è violato se cambia la qualificazione del fatto contestato

A cura di Sara Lovecchio

(breve nota a Cass. 7 agosto 2023, n. 26043)

La Suprema Corte, con ordinanza del 7 agosto 2023, n. 26043, è tornata a pronunciarsi sul principio di immutabilità della contestazione disciplinare. In particolare, la Corte ha evidenziato che, al fine di verificare il rispetto del suddetto principio, ciò che va verificata è l’effettiva identità del fatto materiale posto a base del provvedimento disciplinare. Secondo la sentenza in commento, infatti, “il principio di immutabilità della contestazione attiene al complesso degli elementi materiali connessi all’azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contestate”. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il principio di necessaria corrispondenza tra addebito contestato e addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare mira a tutelare il diritto di difesa dell’incolpato; pertanto, deve considerarsi violato quando il datore di lavoro, dopo aver contestato determinati fatti al dipendente, proceda con il provvedimento sanzionatorio sulla base di fatti diversi, rispetto ai quali lo stesso non ha quindi avuto la possibilità di esercitare il suo diritto di difesa. E’, invece, possibile, afferma la Suprema Corte, non solo introdurre “circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione”, ma anche comminare il provvedimento sanzionatorio sulla base di un diverso apprezzamento dei fatti o di una diversa qualificazione del medesimo fatto. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il datore di lavoro aveva dapprima qualificato il comportamento tenuto dal lavoratore come “insubordinazione”, successivamente, nella lettera di licenziamento, lo stesso comportamento era stato qualificato come “rissa sul luogo di lavoro”; la Corte ha considerato rispettato il principio di immutabilità della contestazione in quanto “il fatto materiale (rifiuto di sottoscrivere un ordine di servizio e aggressione verbale dei responsabili di cantiere con ingiurie e minacce) è rimasto il medesimo, essendo cambiata esclusivamente la qualificazione dello stesso (nei termini di cui sopra).

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