
A cura di Teresa Cofano
La fattispecie.
La signora Gamma cita in giudizio la Compagnia Zeta affermando di aver sottoscritto in data una polizza vita che avrebbe garantito all’assicurato, o ai suoi beneficiari in caso di morte, la restituzione del capitale accumulato negli anni mediante versamenti mensili e gli interessi frattanto maturati.
Sottoscrivendo la polizza, l’attrice dichiarava di non voler rispondere al “questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto”.
Successivamente, dai prospetti periodici, l’attrice avrebbe constatato “che le decurtazioni del proprio capitale continuavano ad aumentare” e avrebbe, quindi, deciso di rientrare in possesso di quanto versato, proponendo la relativa richiesta alla Compagnia, venendo ad apprendere che il valore di riscatto aveva subito una perdita rispetto a quanto versato.
Sostenendo che la polizza in questione, in quanto riconducibile alle c.d. polizze vita unit linked, avrebbe natura finanziaria, e non assicurativa, l’attrice invoca l’applicazione delle norme speciali previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e, sostenendo l’inadempimento, da parte di Zeta, degli oneri informativi, chiede dichiararsi la nullità del contratto e la condanna della convenuta alla restituzione degli importi versati. In via subordinata, in caso di qualificazione della polizza come contratto assicurativo, chiede dichiararsi la nullità dello stesso, non essendo stato sottoscritto dalla contraente il riquadro rubricato “proposta di assicurazione per la sottoscrizione del prodotto”, né il questionario per la valutazione della correttezza del contratto, con condanna della convenuta alla restituzione degli importi versati, oltre al risarcimento del danno. In via di ulteriore subordine, lamentando la violazione, da parte della Compagnia, degli obblighi di informazione previsti dal Codice delle Assicurazioni private, chiede la risoluzione del contratto e la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Infine, l’attrice lamenta la violazione, da parte della Compagnia, degli obblighi di protezione di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi ai principi di correttezza e buona fede nella stipula del contratto di assicurazione in questione. Si costituisce in giudizio la Compagnia contrastando, mediante il richiamo di autorevoli supporti della migliore dottrina specialistica, la predetta tesi, assumendo che l’elemento demografico, inevitabilmente presente nel contratto, lo caratterizza in maniera prevalente rispetto a quello finanziario che assume, pertanto, un rilievo secondario nell’economia del negozio.
La decisione.
A seguito di un’istruttoria esclusivamente documentale, il Tribunale di Alessandria respinge tutte le domande della signora Gamma, condannandola alla rifusione delle spese legali in favore di Zeta.
Con ampia e articolata motivazione, il Tribunale rileva che la polizza sottoscritta da Gamma è una polizza riconducibile alla tipologia delle polizze unit linked nelle quali, a differenza che nella tradizionale assicurazione sulla vita, vi è una forte componente finanziaria; tuttavia, a di là del nomen juris, le polizze possono essere qualificate come contratti assicurativi veri e propri ogni volta in cui vi sia l’assunzione del rischio demografico da parte dell’assicuratore. Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che la polizza della signora Gamma ha natura inconfutabilmente assicurativa: a fronte del versamento di un premio mensile, è prevista la fornitura di una prestazione, da parte dell’assicuratore, in caso di premorienza (per infortunio o malattia) dell’assicurato rispetto al termine di scadenza naturale del contratto. Da ciò discende la applicabilità della disciplina del Codice delle Assicurazioni quanto agli obblighi informativi (e non già del TUIF) che, nel caso di specie, risulta pienamente rispettata, essendo provata la consegna del Fascicolo Informativo con precisa indicazione delle prestazioni assicurative e delle garanzie offerte, nonché dei costi e dei valori del riscatto anticipato.