L’avv. Marina Olgiati analizza la risposta ad interpello del 27 gennaio 2025 n. 1 del Ministero del Lavoro in tema di procedura anti-delocalizzazione in ipotesi di chiusura contestuale di più unità produttive

L’avv. Marina Olgiati analizza la risposta ad interpello del 27 gennaio 2025 n. 1 del Ministero del Lavoro in tema di procedura anti-delocalizzazione in ipotesi di chiusura contestuale di più unità produttive

A cura di Marina Olgiati

Con la risposta del 27 gennaio 2025, n. 1, il Ministero del Lavoro ha riscontrato l’interpello presentato da Federdistribuzione, con cui si chiedeva di chiarire se,  nel caso in cui un’azienda – che occupi complessivamente almeno 250 dipendenti – decida di procedere contestualmente alla chiusura di due distinte unità produttive, di cui una con più di 50 dipendenti e l’altra con un numero inferiore a 50 dipendenti, sia necessario o meno osservare la procedura c.d. “anti-delocalizzazione” anche per l’unità produttiva che occupa meno di 50 dipendenti, oppure se per quest’ultima sia possibile avviare direttamente la procedura di licenziamento collettivo ex L. n. 223/1991.

L’interpello fa riferimento alla speciale procedura, regolata dalla L. n. 234/2021 (art. 1, co. 224 – 237 bis), la quale riguarda le aziende in possesso di determinati requisiti dimensionali (“datori di lavoro che, nell’anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti”- co. 225), che intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50.

In tale ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, con il coinvolgimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; deve poi  adempiere ad una serie di obblighi, tra cui la predisposizione di un piano che indichi, tra l’altro, le iniziative previste per la tutela dell’occupazione e per la gestione non traumatica degli esuberi, da discutere con le Organizzazioni Sindacali ed i Ministeri.

La procedura, che persegue la finalità di salvaguardare il tessuto occupazionale e produttivo, deve essere avviata almeno 180 giorni prima dell’inizio della procedura di cui all’art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il Ministero ha ritenuto che, una volta verificata la sussistenza dei requisiti di legge sopra indicati per applicare la procedura speciale, diviene irrilevante valutare eventuali alternative ulteriori, quali, ad esempio, il caso di altre chiusure dalle quali consegua il licenziamento di un numero di dipendenti inferiore a 50.

Ne consegue che anche per l’unità produttiva per cui dovrebbe essere osservata la procedura ai sensi della L. n. 223/1991, si deve seguire la procedura di cui alla L. n. 234/2021 per una sorta di vis attractiva, in ragione della contestualità delle chiusure.

La conclusione parrebbe rifarsi all’indirizzo enunciato in passato dallo stesso Ministero, che, in linea di principio, riconduce ad unitarietà i recessi ascrivibili ad un medesimo processo riorganizzativo. In questo senso, infatti, si era espressa la circolare ministeriale n. 62/1996, in tema di licenziamenti collettivi, in cui si è affermato che ricadono sotto la procedura di mobilità tutti i licenziamenti, anche se relativi ad unità produttive ubicate fuori provincia, allorquando in una provincia sussistano i requisiti idonei ad integrare la fattispecie legale e risulti, altresì, provata la riferibilità dei licenziamenti alla medesima riorganizzazione. E, nel caso in esame, la contestualità delle chiusure potrebbe far presumere l’unitarietà della riorganizzazione.

Secondo il Ministero, il chiarimento oggi reso rispetta anche i principi costituzionali (artt. 1, 4 e 35 Cost.), il principio di ragionevolezza e quello di pari opportunità nell’accesso a misure di salvaguardia occupazionale.

Non pare, invece, pertinente, per suffragare la conclusione presa, il richiamo ai criteri di scelta di cui alla L. n. 223/1991, così come interpretati dalla giurisprudenza in ipotesi di fungibilità delle professionalità eccedenti e della correlativa necessità di prendere in considerazione tutte le unità produttive facenti capo al medesimo datore di lavoro, perché l’applicazione – con le suddette modalità – dei criteri di scelta avviene a valle della procedura, a prescindere dal fatto che si tratti di quella prevista, in via ordinaria, dalla L. n. 223/1991 o di quella speciale di cui alla L. n. 234/2021.

Da ultimo, è lecito domandarsi se il Ministero abbia valutato le conseguenze economiche per lo Stato, discendenti dal proprio chiarimento: la L. n. 234/2021 prevede che, nel caso in cui si raggiunga un accordo con le organizzazioni sindacali, è possibile ricorrere ad un intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori, per un periodo massimo di 12 mesi, non prorogabili, di cui al D. Lgs. n. 148/2015 (c.d. accordo di “transizione occupazionale”) entro un massimale di spesa variabile di anno in anno (cfr. art. 1., co. 229, L. n. 234/2021). Pertanto, nell’ipotesi descritta, tale previsione andrà estesa a tutti i lavoratori di tutte le unità produttive ricondotte alla medesima speciale procedura. In proposito, vale la pena ricordare che la procedura di cui alla L. n. 223/1991 non prevede, di regola, un tale vantaggio per i lavoratori, fatta salva la possibilità di usufruire della c.d. cassa in deroga solo qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 44 del D. L. n. 109/2018 e successive modifiche ed integrazioni, e, comunque, entro il limite degli stanziamenti annuali stabiliti nella Legge di Bilancio.

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