
La vicenda giudiziaria riguarda un caso in cui Tizio, proprietario di un immobile, aveva chiesto il risarcimento del danno subito da quell’immobile per i lavori di demolizione eseguiti sull’immobile adiacente. In particolare, Tizio aveva convenuto in giudizio sia Caio e Mevio, proprietari dell’immobile su cui erano stati effettuati i lavori e che avevano commissionato questi ultimi, sia l’appaltatrice Alfa e la società Beta, locataria del medesimo immobile e che pure aveva dato incarico di eseguire le opere insieme ai titolari.
Il Tribunale di Foggia, competente in primo grado, esperita una CTU, accoglieva la domanda unicamente nei riguardi dell’appaltatrice Alfa, ritenendola unica responsabile.
La sentenza era appellata da Tizio avanti la Corte di Appello di Bari che, in accoglimento del gravame, condannava Caio, Mevio e Beta, in via solidale, al risarcimento del danno.
I soccombenti in appello adivano, quindi, la Corte di Cassazione che, nel rigettare il loro ricorso, ha avuto modo di esprimere e\o puntualizzare i seguenti principi di diritto:
1) il committente dei lavori è responsabile ex art. 2051 c.c., per (omessa) custodia, del danno arrecato a terzi dall’appaltatore da lui incaricato; la consegna del bene all’appaltatore non fa, infatti, venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile dei danni cagionati ai terzi dall’esecuzione dell’opera salvo che provi il caso fortuito (cfr., in termini: Cass. 17 marzo 2021, n. 7553; Cass. 14 maggio 2018, n. 11671);
2) tale responsabilità non è fondata sulla colpa né in vigilando (i.e.: per non avere controllato il lavoro dell’appaltatore), né in eligendo (i.e.: per avere mal curato la scelta del medesimo appaltatore), bensì configura una fattispecie di responsabilità oggettiva;
3) il caso fortuito, quale limite alla responsabilità oggettiva, può essere integrato da una condotta dell’appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo, mentre non è configurato di per sé dal semplice inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti verso il committente;
4) per orientamento costante di legittimità, è configurabile una situazione di corresponsabilità verso terzi, ai sensi dell’art. 2051 c.c., tra proprietario dell’immobile e conduttore dello stesso (cfr., in tal senso: Cass. 26 aprile 2023, n. 10983; Cass. 27 ottobre 2015, n. 21788);
5) nella quantificazione del danno da illecito civile vanno calcolati anche gli interessi compensativi a decorrere dal momento dell’illecito, purchè sia stata proposta la relativa domanda (cfr., da ultimo: Cass. 17 aprile 2024, n. 10376).