
A cura di Marina Tona e Francesco Chiarelli
In occasione del recente rinnovo dei contratti collettivi relativi al settore del commercio – CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi (“TDS”) e CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (“DMO”) – le parti firmatarie sono intervenute anche sulla classificazione del personale, eliminando il riferimento a profili ormai superati e introducendo nuove figure professionali come quelle degli addetti alle vendite a distanza e all’e-commerce.
Nel CCNL TDS le modifiche apportate alla classificazione hanno toccato anche una delle figure centrali del settore, quella dell’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.
Tale figura ricorre sia nel IV che nel V livello della classificazione.
Nello specifico, i CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e della Distribuzione Moderna Organizzata prevedevano e prevedono l’inquadramento nel V livello de “l’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l’esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio”
Decorsi i 18 mesi, l’Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite passa automaticamente al IV livello.
Prima dei recenti rinnovi, la declaratoria del IV livello, sia nel CCNL TDS che nel CCNL DMO era formulata nel medesimo tenore letterale del V livello, senza, ovviamente, la previsione relativa al passaggio di livello dopo i primi 18 mesi. In occasione dei recenti rinnovi la formulazione del IV e V livello nel CCNL DMO è rimasta invariata, mentre nel CCNL TDS è stato eliminato, nella declaratoria dell’Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite di IV livello, l’aggettivo “promiscuo”.
Quali conseguenze potrebbero derivare da tale eliminazione?
A seguito dell’eliminazione nel solo CCNL TDS dell’aggettivo “promiscuo” potrebbe essere sostenuto che per le aziende che applicano tale contratto, solo durante i primi 18 mesi, sarebbe possibile adibire l’Addetto alle operazioni ausiliarie alle vendite di V livello in modo promiscuo alle diverse funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, ecc. mentre decorsi i primi 18 mesi con l’inquadramento nel IV livello, tale facoltà verrebbe meno dovendo il lavoratore essere adibito solo ad alcune specifiche funzioni e non a tutte in modo, appunto, “promiscuo”.
Tale interpretazione, ad avviso degli scriventi sarebbe errata e, in ogni caso, non condivisibile, poiché il quadro contrattuale e legale depone nel senso di non precludere la possibilità per le aziende, pur in assenza dell’aggettivo nel IV livello, di continuare ad utilizzare in modo promiscuo tali lavoratori nelle diverse operazioni richiamate nella declaratoria. La lettera della qualifica in esame, infatti, continua a fare riferimento al lavoratore “addetto all’insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita”; pertanto, anche senza il termine “promiscuo”, resterebbe confermato che l’addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita non svolge una sola operazione ma svolge la pluralità di attività indicate nella qualifica professionale.
Peraltro, la possibilità di continuare ad adibire il lavoratore alle diverse operazioni indicate nella qualifica, risulta confermato anche dall’art 117 del CCNL TDS, intitolato “Mansioni promiscue”, secondo cui: “Ad eccezione delle mansioni relative alla qualifica …, di addetto alle operazioni ausiliare alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (quarto livello, punto 8 e quinto livello, punto 23) …… in caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente. Tale disposizione, nel definire le conseguenze dell’adibizione del lavoratore a mansioni promiscue, esclude espressamente le mansioni di “addetto alle operazioni ausiliari alle vendita” – che riconosce, quindi, come figura che si caratterizza come addetto a mansioni promiscue – da quelle per le quali, al fine del riconoscimento del livello di inquadramento, occorre fare riferimento all’attività svolta in via prevalente. Infine, non va dimenticato l’articolo 2103 del Codice civile che consente al datore di lavoro la modifica in “orizzontale” delle mansioni nel rispetto dello “stesso livello e categoria legale di inquadramento”.