A cura di Alice Testa
Con Interpello n. 5/2024 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è rivolto alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro per avere un parere in merito alla designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
In particolare, alla Commissione è stato chiesto di chiarire:
- il concetto di unità produttiva ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del D. Lgs. 81/2008; nello specifico se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate autonomamente o se, invece, debbano essere considerate come un’unica entità;
- se nelle aziende/unità produttive con oltre 15 dipendenti, il RLS debba essere un lavoratore appartenente alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) o se, invece, sia sufficiente che sia da questa designato anche se esterno alla RSU stessa.
Questi, dunque, i temi su cui la Commissione ha fornito il proprio parere nella seduta del 24 ottobre scorso.
Cominciando dalla definizione della nozione di unità produttiva, la Commissione ha richiamato l’art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 laddove stabilisce che per “unità produttiva” si intende uno “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale”.
Ai fini della normativa sulla designazione del RLS, si può quindi parlare di autonoma unità produttiva per riferirsi a quella articolazione territoriale dotata di autonomia sia finanziaria che tecnica che sia finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.
Chiarita tale definizione e passando al secondo quesito relativo alle modalità di nomina del RLS, la Commissione, richiamando un precedente Interpello (il n. 20 del 6 ottobre 2014), ha osservato come sia lo stesso art. 47, al comma 4, del D.lgs. 81/2008 a sancire che nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Solo in assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. La scelta del Legislatore, puntualizza la Commissione, è dunque quella di individuare il RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, nelle diverse forme che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori.
Da ultimo, conclude la Commissione, neppure potrebbero sorgere dubbi circa il numero o le modalità di designazione/elezione del RLS dal momento che, ancora una volta, è il D. Lgs. 81/2008, all’art. 47 comma 5, a fornire la risposta, chiarendo espressamente che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
Quanto sopra, fatto naturalmente salvo il rispetto del numero minimo di RLS previsto dall’art. 47, comma 7, che è pari a: 1 Rappresentante nelle aziende/unità produttive sino a 200 lavoratori; 3 Rappresentanti nelle aziende/unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 6 Rappresentanti in tutte le altre aziende/unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.