Stalking occupazionale e iniziative a tutela del datore di lavoro

Stalking occupazionale e iniziative a tutela del datore di lavoro

Il seguente contributo, a dell’Avv. Antonio Cazzella e pubblicato su DirittoBancario, analizza il tema dello stalking occupazionale e delle iniziative che il datore di lavoro può adottare per non essere ritenuto responsabile di eventuali danni nei confronti del dipendente.


1. Premessa

Esaminando una fattispecie in cui una lavoratrice lamentava di aver subito un danno a seguito di “stalking occupazionale”, la Corte di Cassazione ha riformato una decisione sfavorevole al datore di lavoro, escludendo la responsabilità risarcitoria di quest’ultimo nei confronti della lavoratrice ed illustrando, in particolare, quali condotte siano state ritenute rilevanti al fine di escludere la responsabilità datoriale.

Quanto all’ambito penale, si ricorda che lo stalking è una fattispecie disciplinata dall’art. 612 bis c.p. (configurabile anche sul luogo di lavoro: c.d. “workplace stalking”, ovvero “stalking occupazionale”), che consiste in una una serie di atteggiamenti attuati da un individuo (stalker) che affliggono un’altra persona, ad esempio perseguitandola o comunque generandole stati di paura ed ansia tali da compromettere anche lo svolgimento della normale vita quotidiana; in altri termini, una continua illegittima intrusione nella vita privata di un soggetto.

Il tema della conflittualità sul luogo di lavoro – che si tratti di mobbing, bossing o straining – è stato ed è tuttora ampiamente dibattuto anche in sede giurisdizionale, poiché si tratta di una situazione frequentemente denunciata nello svolgimento del rapporto di lavoro, anche se non sempre sussistente e fondata.

In un precedente contributo, è stato ricordato che, nell’ambito del rapporto di lavoro, possono insorgere conflittualità suscettibili di determinare nei confronti del dipendente un danno.

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