
L’articolo analizza una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (sentenza n. 272 del 22 gennaio 2026) relativa alla corretta applicazione dell’indennità chilometrica prevista dall’art. 54 del CCNL Agricoltura – Sistemazione idraulico‑forestale. La vicenda prende origine dal ricorso di un lavoratore che contestava l’applicazione di un accordo collettivo aziendale ritenuto peggiorativo rispetto alla disciplina nazionale, poiché limitava il rimborso delle percorrenze a un massimo di 12 chilometri giornalieri.
La decisione offre lo spunto per approfondire il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello e, in particolare, la possibilità per la contrattazione aziendale di introdurre deroghe anche meno favorevoli per i lavoratori rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Sul punto, la Corte ha richiamato l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui tra le fonti collettive non sussiste un rapporto di gerarchia ma di pariteticità, con la conseguenza che una disciplina aziendale può legittimamente discostarsi da quella nazionale quando esprime un equilibrio tra gli interessi delle parti sociali.
Alla luce di tali principi, la sentenza rappresenta un’interessante occasione per riflettere sui limiti e sulle condizioni entro cui la contrattazione collettiva aziendale può incidere sul trattamento economico dei lavoratori.
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Marina Tona pubblicato su LaRepubblica il 9 Marzo

