In moto in malattia-Scatta il licenziamento

In moto in malattia-Scatta il licenziamento

di Vittorio Provera – Diritto del Lavoro, Italia Oggi, 28/10/2022

ln moto in malattia? Scatta il licenziamento

La condotta di un dipendente che durante un’assenza per malattia a causa di infortunio organizzi, in più occasioni, gite al mare con utilizzo di un motociclo legittima il licenziamento disciplinare, avendo tra gli altri anche rallentato il processo di guarigione. Questo principio è stato confermato dalla Suprema Corte, con ordinanza n.29280 del 7 ottobre 2022. Il caso concerne la posizione di un conducente di mezzi per la raccolta dei rifiuti, assente per malattia da infortunio, nel corso del quale aveva riportato plurime fratture alle costole. Durante tale assenza l’interessato si era messo più volte alla guida sportiva di un motociclo di 500c e di peso di oltre 230kg al fine di recarsi al mare. Avviato il procedimento disciplinare, il medesimo era stato licenziato per giusta causa. Nel procedimento di impugnativa il Tribunale, in primo grado, aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento; tuttavia, in sede di appello, i giudici avevano ribaltato tale decisione, argomentando che, nel caso di specie, la condotta del lavoratore aveva leso in modo irreparabile il rapporto fiduciario. Il dipendente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione e al riguardo la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di secondo grado evidenziando che i giudici avevano correttamente accertato, con adeguata e logica motivazione, che gli addebiti contenuti nella contestazione mossa dall’azienda costituivano lesione del vincolo fiduciario, sufficiente a giustificare il recesso. Nello specifico era stato dimostrato che: il dipendente, aveva in più occasioni, utilizzato una moto di grossa cilindrata e rilevante peso per  recarsi in gita al mare; era emerso il carattere volontario e cosciente della condotta del lavoratore; tale condotta, anche a seguito di CTU, aveva sostanzialmente messo a rischio la guarigione. L’insieme degli elementi sopra riportati integra un comportamento idoneo a ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, anche considerando il carattere ludico e non necessitato dall’ attività, nonché il fatto che detta condotta aveva provocato un pregiudizio effettivo alla salute del dipendente, rallentando il processo di guarigione nei pronosticati limiti temporali.

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