
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, superiore inquadramento e licenziamento disciplinare.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
La Corte d’Appello di Torino – ribadito l’onere del lavoratore di dimostrare l’esistenza di unico centro di imputazione del rapporto di lavoro (nella fattispecie i lavoratori avevano dedotto di appartenere ad un ramo d’azienda ceduto, composto da società costituenti un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro) – ha affermato che, ove venga accertata tale “unicità”, è onere del cessionario dimostrare la non appartenenza del lavoratore al ramo ceduto (Corte Appello Torino, 22 maggio 2022, n. 216).
Il Tribunale di Tivoli, in una controversia volta ad accertare il superiore inquadramento, ha ribadito principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di oneri probatori spettanti al lavoratore, precisando che “non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l’intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell’attività corrispondente al modello contrattuale invocato rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale” (Tribunale Tivoli, 27 maggio 2026, n 885).
Il Tribunale di Monza ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice (assenza ingiustificata) che, per ragioni di salute, aveva modificato unilateralmente il suo orario di lavoro, in base alle prescrizioni di un “piano delle attività”, non avendo ricevuto riscontro ad un’istanza – inerente la richiesta di modificare tale orario – presentata al superiore, nella quale era stato evidenziato che, in mancanza di dissenso, la modifica dell’orario avrebbe avuto decorrenza dal mese successivo alla presentazione dell’istanza. Il Tribunale ha rilevato che il “piano” invocato prevedeva che la modifica dell’orario di lavoro, per un soggetto con il ruolo rivestito dalla lavoratrice, avrebbe dovuto essere “concordata” con il superiore, che, seppur tardivamente rispetto a quanto precisato nell’istanza della lavoratrice, le aveva negato la modifica richiesta.
In particolare, è stata rilevata la gravità del comportamento attuato dalla lavoratrice, in quanto tale condotta (assenza ingiustificata) non era mutata neppure a seguito del diniego del superiore alla modifica dell’orario richiesta (Tribunale Monza, 10 giugno 2026, n. 785).
