“A ciascuno il suo”: a ciascun tempo, il suo rischio.

“A ciascuno il suo”: a ciascun tempo, il suo rischio.

L’approfondimento dell’Avv. Teresa Cofano offre una lettura chiara e attuale dell’evoluzione del rischio assicurativo, alla luce delle trasformazioni economiche e ambientali che caratterizzano il nostro tempo. Dalle prime forme di tutela collettiva fino alla moderna assicurazione, il concetto di rischio si è progressivamente adattato ai mutamenti della società.

In questo contesto, il crescente impatto degli eventi climatici estremi impone nuove risposte normative e operative. La recente introduzione dell’obbligo di copertura assicurativa contro le calamità naturali rappresenta un passaggio cruciale, che coinvolge direttamente il sistema imprenditoriale e apre a riflessioni più ampie sul bilanciamento tra tutela, prevenzione e sostenibilità.


 

In ogni epoca storica, gli esseri umani hanno avuto necessità di proteggersi contro determinati eventi: lo hanno fatto adottando forme di solidarietà su base familiare o comunitaria (si pensi alle società di mutuo occorso, alle collette alimentari, alle raccolte fondi), patti o specifiche clausole contrattuali (già il diritto romano aveva ideato il fenus nauticum, una sorta di mutuo nel quale il rischio del trasporto ricadeva interamente sul mutuante che, in cambio, aveva diritto ad interessi elevati), fino ad arrivare alla configurazione di un vero e proprio contratto – il contratto di assicurazione, appunto – che ha nel rischio il suo elemento essenziale.

Il rischio assicurato segue, quindi, l’evoluzione dei tempi, le trasformazioni della società e i cambiamenti che la riguardano e, talvolta, la travolgono.

In un tempo che ha visto, soltanto in Italia, negli ultimi 50 anni, almeno 115 catastrofi naturali, con danni diretti per 253 miliardi di euro, pari al 30% del totale europeo (i dati sono stati elaborati da Deloitte), il rischio derivante dall’impatto del cambiamento climatico non poteva, dunque, restare privo di tutela.

La legge di bilancio 2024 ha, quindi, introdotto l’obbligo per tutte le imprese aventi sede legali in Italia e per le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, di stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali (polizze Cat Nat), quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono escluse dall’obbligo le imprese agricole, tutelate dal Fondo Mutualistico Nazionale.

La polizza “catastrofale” è stipulata a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1),2) 3), quindi terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali.

L’adempimento dell’obbligo di sottoscrivere la polizza catastrofale, entrato in vigore a partire da date diverse per le grandi imprese (31 marzo 2025), per le medie e piccole imprese (tra il 2025 e il 2026) e per le imprese operanti nel settore del turismo e della ristorazione (31 marzo 2026), è condizione necessaria per accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie.

Le imprese di assicurazione hanno, invece, un obbligo a contrarre (il cui inadempimento è sanzionato con una pena pecuniaria), obbligo che – pur fondamentale a garantire la stabilità del sistema, non deve far passare in secondo piano l’importanza, altrettanto cruciale, dell’adozione di strumenti di prevenzione da parte dello Stato e di comportamenti “sostenibili” da parte dei privati.

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