
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: licenziamento per utilizzo illegittimo del numero telefonico di una cliente, orario di lavoro ed accertamento del diritto al superiore inquadramento.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un lavoratore, che aveva utilizzato il numero telefonico di una cliente per inviarle un messaggio whatsapp contenente una parola volgare (nell’ambito di un’asserita attività promozionale); il Tribunale ha escluso, anche all’esito di accertamenti tecnici, la possibilità che la parola utilizzata potesse essere stata inserita automaticamente a seguito della digitazione, come sostenuto dal dipendente, delle prime tre lettere di un’altra parola che egli intendeva utilizzare, peraltro priva di senso logico nel contesto del messaggio inviato (Tribunale Roma, 17 marzo 2026, n. 3207).
Il Tribunale di Genova ha rigettato la domanda volta ad accertare l’illegittimità di una modifica dell’orario di lavoro disposta unilateralmente dal datore e ritenuta parte di (più ampi) comportamenti mobbizzanti, vessatori e/o discriminatori nei confronti della lavoratrice (Tribunale Genova, 10 marzo 2026, n. 1316).
Il Tribunale ha ricordato che il diritto del datore di lavoro alla distribuzione dell’orario di lavoro è un’espressione del suo potere di organizzazione, che può subire limiti solo nel caso di accordi che lo vincolino a particolari procedure.
È stato inoltre precisato che, nonostante una consolidata prassi aziendale, la modifica dell’organizzazione del lavoro fa venir meno il presupposto del diritto acquisito dal lavoratore e che la decisione datoriale sfugge al sindacato giudiziale, spettando unicamente al giudice la possibilità di controllare l’effettiva sussistenza del motivo adottato dal datore.
Inoltre, esclusa la sussistenza di un comportamento discriminatorio, il Giudice ha chiarito che l’illegittimità di una sanzione disciplinare (nella fattispecie, per omessa affissione del codice disciplinare) non è, di per sé, sufficiente ad integrare un’ipotesi di mobbing.
Il Tribunale di Roma, nell’ambito di un contenzioso volto ad accertare il diritto ad un superiore inquadramento, ha ricordato che la semplice inerzia del dipendente, anche se prolungata per lungo tempo, non configura – in mancanza di ulteriori idonei elementi – una rinuncia a far valere il suo diritto, che deve essere accertato in considerazione delle mansioni concretamente svolte, tra cui può rilevare, al fine di escludere il diritto al superiore inquadramento, l’elevato grado di standardizzazione procedurale, che comporta un’autonomia operativa del lavoratore circoscritta entro limiti predeterminati dall’organizzazione aziendale (Tribunale Roma, 3 marzo 2026, n. 2590).
