Appalto – decadenza

Appalto – decadenza

A cura di Antonio Cazzella

Il Tribunale di Siena ha accolto l’eccezione di decadenza sollevata dallo Studio in un contenzioso instaurato dal lavoratore per accertare un’interposizione illecita di manodopera.
La sentenza riveste particolare interesse in quanto il Tribunale ha evidenziato alcune incongruenze della motivazione adottata nelle più recenti sentenze della Corte di Cassazione, che ha ritenuto necessario individuare un atto scritto dal quale far decorrere il termine della decadenza disciplinata dall’art. 32 della legge n. 183/2010.
La questione di diritto non riguarda quindi l’applicabilità dell’istituto bensì l’individuazione del termine iniziale da cui far decorrere i 60 giorni stabiliti dalla legge per il compimento della decadenza.
Il Tribunale ha rilevato che l’art. 32 ha esteso l’istituto sia a fattispecie di invalidità (“a tutti i casi di”) del licenziamento (art. 32, comma 2) sia a fattispecie estranee al licenziamento, come l’azione di accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro (art. 32, commi 3 e 4), con ciò risultando evidente l’intenzione del legislatore di creare una disciplina unitaria e sostanzialmente nuova.
Quanto alla decorrenza del termine, il Tribunale ha ricordato che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, il regime decadenziale disciplinato dall’art. 32 richiede un atto o un provvedimento scritto proveniente dall’appaltante/utilizzatore; più precisamente, quanto al contenuto dell’atto e prescindendo dalla provenienza del medesimo, è stata richiamata una pronuncia della Corte di Cassazione che ha ritenuto necessario individuare un atto “dal quale sia possibile derivare la fine della dissociazione tra il soggetto che riceve (le utilità del)la prestazione lavorativa – alle dipendenze del quale è rivolta l’azione costitutiva o di accertamento che il lavoratore subordinato intenda promuovere – e il formale datore di lavoro” (Cass. 3 maggio 2024, n. 11901).
Il Tribunale ha peraltro rilevato che, nonostante l’introduzione di un regime decadenziale, la norma in esame non stabilisce una disciplina unitaria riguardo la decorrenza del termine, espressamente individuata solo per alcune fattispecie, come l’impugnazione della cessione del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. (art. 32, comma 4, lett. c); in particolare, il Tribunale ha precisato che un atto scritto (da impugnare) manca almeno in un’altra fattispecie (il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato), nella quale, infatti, il termine di decadenza decorre dalla scadenza del contratto.
Secondo il Tribunale, quindi, l’interpretazione dell’art. 32 deve essere rispettosa non solo del carattere “eccezionale” della decadenza, ma anche del diritto di azione previsto dall’art. 24 Cost., essendo pacifico, inoltre, che i principi costituzionali invocabili sono anche altri (artt. 3 e 41 Cost.).
Il Tribunale ha rilevato, in particolare, che l’interpretazione non può condurre ad un risultato che determini una sostanziale abrogazione della norma, che non “tollera pertanto letture irragionevolmente astratte se non irrealizzabili”. Evidenziando le “suggestioni” interpretative derivanti dall’art. 39, comma 1, d.lgs. n. 81/2015, che disciplina l’applicazione dell’istituto della decadenza in caso di somministrazione irregolare (individuando la decorrenza della decadenza a partire dalla cessazione della prestazione presso l’utilizzatore), il Tribunale ha ritenuto che il lavoratore di una società appaltatrice, che invochi l’accertamento/costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il committente, abbia l’onere di impugnare il contratto di appalto – e, quindi, di proporre l’azione giudiziale – entro 60 giorni dalla cessazione della sua prestazione lavorativa, per qualsiasi causa avvenuta, nell’ambito dell’appalto.
Il Tribunale ha altresì evidenziato, seppur rilevandone le maggiori difficoltà, la possibilità di configurare la decorrenza della decadenza in un momento precedente, ove sia ravvisabile la piena conoscenza, da parte del lavoratore, del “fenomeno interpositorio”.

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