Apprendistato professionalizzante: l’assolvimento dell’obbligo formativo. (Tribunale di Verona, 12 ottobre 2023, n. 534)

Apprendistato professionalizzante: l’assolvimento dell’obbligo formativo. (Tribunale di Verona, 12 ottobre 2023, n. 534)

A cura di Andrea Beretta

Un lavoratore, assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, adiva il Tribunale di Verona per sentire dichiarare l’illegittimità del predetto contratto e l’instaurazione ab origine di un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; nonché, per l’effetto, la nullità del licenziamento, con conseguenti richieste risarcitorie. In particolare, il ricorrente censurava non gli aspetti formali del contratto di apprendistato e del connesso piano formativo, bensì la legittimità dello stesso nella fase funzionale del sinallagma, affermando che la formazione fosse stata del tutto carente sin dall’inizio del rapporto. Si costituiva in giudizio il datore di lavoro, nostro Assistito, sostenendo l’assolvimento dell’obbligo formativo connesso al contratto in questione e chiedendo il rigetto delle pretese avversarie. Il Giudice, istruita la causa anche mediante l’assunzione della prova testimoniale, respingeva le domande del lavoratore. Innanzitutto, il Tribunale, richiamava i principi giurisprudenziali in materia secondo cui, in assenza di espressa previsione di legge in tal senso, non ogni inadempimento dell’obbligo formativo può determinare la trasformazione dell’apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato ma solo ove detto inadempimento sia stato grave. Svolta detta premessa, affermava che, nell’ipotesi di specie, la società datrice di lavoro aveva correttamente allegato al contratto individuale un dettagliato piano formativo, conformemente al CCNL applicato, contenente analitici obiettivi formativi sia specifici della qualifica di destinazione del ricorrente, sia trasversali (ad esempio inerenti alla sicurezza sul lavoro). Inoltre, rilevava come l’istruttoria avesse confermato non solo la corrispondenza delle attività concretamente svolte con quelle indicate nel menzionato piano formativo, ma anche l’affiancamento sul “campo” ad altri colleghi esperti. Pertanto, il ricorrente risultava aver effettuato, nel periodo di apprendistato, una reale attività di formazione, sia pratica c.d. on the job che teorica mediante i corsi in aula, funzionale e necessaria al conseguimento della qualifica indicata nel contratto. Infine, il Giudice affermava, in linea generale, sul tema del ruolo del tutor aziendale, come questi non sia tenuto ad accompagnare l’apprendista sul “campo”, affiancandolo quotidianamente nello svolgimento dei compiti via via assegnati, bensì a svolgere una funzione di guida, di monitoraggio e di supporto organizzativo per garantire all’apprendista stesso che le condizioni e gli obiettivi concordati nel progetto formativo siano raggiunti e che eventuali criticità vengano superate. E alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclusivamente statuiva che, nella fattispecie, fosse stato dimostrato che il tutor avesse seguito la formazione dell’apprendista durante l’intero periodo, verificando l’andamento del percorso in costante contatto ed in stretta collaborazione con i responsabili dell’unità produttiva in cui detto lavoratore aveva operato.

Come possiamo aiutarti?

Consultaci per qualsiasi informazione