Delibera assembleare del compenso di amministratori di S.r.l. ed invalidità per conflitto di interessi: il presupposto dell’inadeguatezza e incongruità del compenso ed i criteri per la sua valutazione. Il caso deciso da Trib. Bologna 10 novembre 2023, n. 2355

Delibera assembleare del compenso di amministratori di S.r.l. ed invalidità per conflitto di interessi: il presupposto dell’inadeguatezza e incongruità del compenso ed i criteri per la sua valutazione. Il caso deciso da Trib. Bologna 10 novembre 2023, n. 2355

A cura di Francesco Cristiano

Tizio e Caio, quali soci titolari di quote di partecipazione pari al 10% ciascuno del capitale sociale della società Alfa convenivano avanti al Tribunale di Bologna detta società, nonché Mevio e Sempronio, quali amministratori e soci titolari di quota di partecipazione pari al 40% ciascuno del capitale sociale di Alfa. Ciò al fine di chiedere l’accertamento della invalidità della delibera assembleare di Alfa con la quale erano stati riconosciuti compensi agli amministratori Mevio e Sempronio, con il voto determinante dei medesimi in qualità di soci, di cui era sostenuto il conflitto di interessi. Rilevata preliminarmente la carenza di legittimazione passiva di Mevio e Sempronio, essendo Alfa l’unica legittimata passiva rispetto all’impugnazione della delibera assembleare, il Tribunale riteneva fondata l’impugnazione medesima sulla base dei seguenti argomenti.
In punto di diritto, il Giudice ha affermato che l’invalidità della delibera, assunta con il voto determinante dei soci di maggioranza in conflitto di interessi, presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza e/o incongruità dei compensi attribuiti agli amministratori considerato che, ai sensi dell’art. 2373 c.c., detto voto può determinare l’invalidità della delibera soltanto in caso essa abbia recato danno alla società. Il Tribunale di Bologna ha richiamato, quindi, il consolidato indirizzo giurisprudenziale a mente del quale il conflitto di interessi ricorre soltanto in presenza di un contrasto tra l’interesse del socio e l’interesse sociale inteso come l’insieme degli interessi riconducibili al contratto di società (cfr. Cass. 29 settembre 2020, n. 20625) cosicché, ai fini dell’annullamento per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 2373 c.c. e 2479-ter comma 2 c.c., risulta essenziale che la delibera sia idonea a ledere l’interesse sociale, quale insieme di quegli interessi che sono comuni ai soci, in quanto parti del contratto di società, e che concernono la produzione del lucro, la massimizzazione del profitto sociale (ovverosia del valore globale delle azioni o delle quote), il controllo della gestione dell’attività sociale, la distribuzione dell’utile, l’alienabilità della propria partecipazione sociale e la determinazione della durata del proprio investimento.
Su queste premesse, nell’ambito del giudizio bolognese, la valutazione di adeguatezza e congruità del compenso era stata demandata ad una consulenza tecnica di ufficio, la quale: (I) da un lato, aveva rilevato come, in termini economici, l’onere per compenso amministratori di Alfa riduceva di oltre un terzo il risultato operativo netto della società (incideva per quasi il 60%) e, in termini finanziari, risultava incongruo rispetto alla capacità aziendale di generare cassa e di far fronte ad eventuali spese impreviste; (II) dall’altro lato, aveva confrontato i compensi deliberati dall’assemblea della convenuta con quelli previsti da società equiparabili (benchmark) per attività svolta e fatturato, emergendo da tale raffronto che i primi erano notevolmente superiori ai secondi sia in termini assoluti che come incidenza sul valore della produzione (circa il 17% contro una media compresa tra l’1,5% ed il 3%); (III) dall’altro lato ancora, aveva rapportato il corrispettivo stabilito per Mevio e Sempronio al contenuto delle mansioni svolte dai medesimi, evidenziando come l’impegno richiesto agli amministratori convenuti non fosse superiore a quello degli amministratori che li avevano preceduti, per i quali era stato però deliberato un compenso inferiore, e come la valorizzazione del citato impegno, prendendo a parametro il CCNL applicato dall’azienda per funzioni comparabili, dovesse portare alla delibera di importi più contenuti. In conclusione, sulla base delle statuizioni esposte nella sentenza, è invalida ai sensi dell’art. 2479-ter comma 2 c.c. una delibera assembleare assunta con il voto determinante dei soci di maggioranza che attribuisca a questi ultimi, quali amministratori, un compenso inadeguato ed incongruo per eccesso rispetto all’attività concretamente demandata agli stessi, alla situazione economico-finanziaria della società e alle sue caratteristiche dimensionali, avuto riguardo anche a quanto deliberato sullo stesso tema da società comparabili.

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