
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Serena Previtali, Trifirò & Partners Avvocati.
Un lavoratore, con mansioni di Technical Engineer, è stato licenziato per aver prelevato, senza autorizzazione alcuna, da un’area di stoccaggio dello stabilimento, della componentistica elettronica specifica – PLC, sensori e telecamere industriali – e per averla, poi, rivenduta su una nota piattaforma di e-commerce.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento innanzi al Tribunale di Bologna, sostenendo che la vicenda che aveva condotto al recesso traeva origine da fatti risalenti a quasi due anni prima della contestazione, inviata nel maggio del 2025.
In particolare, il ricorrente ha argomentato che, nel settembre del 2023, si era verificato l’evento che costituiva “l’antecedente causale necessario dell’intera vicenda”; in sintesi, nel citato periodo, il responsabile del lavoratore avrebbe riferito a quest’ultimo che l’azienda era in procinto di “smaltire” – ossia, conferire in discarica/rottamare – una grande quantità di materiale accumulato presso una tensostruttura esterna dello stabilimento, autorizzandolo a visionare il materiale e a “salvare” tutto ciò che potesse essere di suo interesse, prima che venisse definitivamente distrutto.
Il lavoratore, nella sua tesi, avrebbe, quindi, agito nella convinzione di essere il legittimo proprietario dei beni in questione; beni considerati dall’azienda come “scarto” e, pertanto, dal medesimo sottratti ed esposti alla vendita sul suo account eBay tra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 2024.
A sostengo della sua buona fede, il ricorrente ha affermato che l’asportazione dei beni dallo stabilimento sarebbe avvenuta tramite un “processo logistico ufficiale” e non di nascosto, in violazione dei controlli di sicurezza; ciò in quanto della fuoriuscita del materiale si sarebbe occupato un fornitore esterno della società, come dimostrato da un Documento di Trasporto, prodotto agli di causa.
Il ricorrente ha, quindi, sostenuto la nullità, ovvero, l’illegittimità, del licenziamento per giusta causa per asserita insussistenza del fatto contestato e, in subordine, ne ha contestato la proporzionalità, in quanto la condotta al medesimo ascritta sarebbe riconducibile, ai sensi del CCNL applicato – quello per gli addetti all’Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica – tra quelle punibili con la sanzione conservativa. Infine, il lavoratore, ha eccepito la tardività della contestazione disciplinare, essendo stata irrogata per fatti risalenti all’anno 2023.
La società si è costituita in giudizio, allegando, tra le altre cose, che la narrazione attorea era errata, sia per quanto concerne i fatti che secondo la tesi del lavoratore avrebbero costituito l’antecedente causale dell’intera vicenda, sia con riferimento alla condotta contestata, consistente nell’appropriazione indebita di beni di proprietà aziendale, prelevati dal lavoratore senza alcuna autorizzazione e, successivamente, messi in vendita dallo stesso lavoratore sulla piattaforma eBay, per trarne profitto personale.
Con riferimento all’eccepita tardività della contestazione, inviata nel maggio 2025, la società ha rilevato che le prime segnalazioni da parte dei colleghi del ricorrente – accortisi della presenza di materiale “simile” a quello aziendale sull’account eBay del lavoratore – erano pervenute i primi giorni di aprile 2025; che il lavoratore si era, comunque, “autodenunciato”, il 7/8 aprile 2025, ammettendo di aver prelevato i beni in questione e che il medesimo li aveva poi restituiti alla società il 14 aprile 2025.
Esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, il Giudice del Lavoro bolognese ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
L’istruttoria svolta ha dimostrato, da un lato, l’infondatezza della tesi attorea e, dall’altro lato, la sussistenza della giusta causa di licenziamento allegata in giudizio dal datore di lavoro.
In particolare, i testimoni escussi hanno riferito che non vi erano procedure aziendali che autorizzavano il prelievo di beni per finalità personali e che, in ogni caso, lo scopo ultimo del processo di verifica dei prodotti stoccati era esclusivamente quello di considerarne l’eventuale riutilizzo per soddisfare esigenze aziendali.
Quanto al Documento di Trasporto, prodotto dal ricorrente, è emerso che il documento in questione aveva ad oggetto prodotti diversi da quelli sottratti dal lavoratore e poi restituiti all’azienda il 14 aprile 2025. Con la conseguenza che il documento de quo non è stato ritenuto valido a provare né l’asserita autorizzazione a portare fuori dallo stabilimento i beni aziendali poi esposti alla vendita, né la presunta conoscenza da parte della società del processo di spedizione dei beni in questione.
Il Tribunale – con la sentenza del 21 maggio 2026, n. 558, oggetto del presente approfondimento – ha, pertanto, ritenuto dimostrata la giusta causa di licenziamento, rilevando che la stessa, secondo l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul tema, “va accertata in relazione sia alla gravità dei fatti addebitati al lavoratore (desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall’intensità dell’elemento intenzionale), sia alla proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta: per la quale ultima, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali” (cfr., tra le tante, Cassazione del 17 luglio 2017, n. 17636).
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che la sanzione espulsiva comminata era pienamente proporzionate all’infrazione ascritta al lavoratore, in quanto la condotta posta in essere non integrava una mera ipotesi di “uso improprio dei beni aziendali” o di “negligenza nelle procedure di uscita merci”, come sostenuto dal lavoratore e come tale punibile con una sanzione conservativa, ma era ascrivibile all’ambito di applicazione dell’art. 40, lett. e), del CCNL per gli addetti all’Industria Chimica e Chimico-Farmaceutica, che individua il licenziamento senza preavviso quale misura attuabile nei casi di “furto o danneggiamento volontario di materiale dell’impresa”.
Da ultimo, il Tribunale ha disatteso l’eccezione di tardività della contestazione, rilevando, come più volte affermato dalla giurisprudenza, che “in tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il momento in cui il datore acquisisce effettiva conoscenza dei fatti, il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa)” (cfr., tra le tante, Cassazione del 27 maggio 2024, n. 14726).
