
A cura di Francesco Autelitano
Il Tribunale di Milano ha stabilito che è valida la clausola dello statuto di società di capitali che, in caso di revoca dell’amministratore, esclude preventivamente il diritto del medesimo al risarcimento dei danni, in deroga all’art. 2383, co. 3, cod. civ. (v. Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 8 gennaio 2024, n. 131).
Nell’esaminare la domanda, la sentenza citata ha preliminarmente rilevato che, nel caso di specie, gli attori, ex amministratori della società convenuta, erano stati revocati con una delibera priva di motivazione.
Secondo la regola generale dell’art. 2383, co. 3, cod. civ., tale fattispecie avrebbe dovuto determinare il diritto al risarcimento dei danni a favore degli amministratori stessi.
Tuttavia la società convenuta si era dotata di una clausola statutaria secondo cui “in caso di nomina a tempo indeterminato, (gli amministratori) possono essere revocati in ogni tempo e senza necessità di motivazione e senza alcun diritto al risarcimento di eventuali danni”.
Il Tribunale ha quindi ritenuto necessario, anzitutto, verificare la validità della citata disposizione statutaria.
In questa prospettiva, il Collegio giudicante ha ricordato l’orientamento giurisprudenziale che ritiene derogabile il diritto al compenso spettante all’amministratore, con la seguente duplice conseguenza: (I) il rapporto societario di amministrazione può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito; (II) il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente, mediante un comportamento concludente che riveli in modo univoco la sua effettiva e definitiva volontà di rinunzia al diritto (cfr. Cass., 13 febbraio 2020, n. 3657, in Foro it., 2020, I, 1209).
Su questa premessa, la sentenza ha ritenuto coerente concludere che, “se lo statuto sociale può addirittura escludere il diritto dell’amministratore al compenso, prevedendo la gratuità dell’incarico, a maggior ragione può prevedere che, in caso di revoca, non gli spetti alcun indennizzo”.
Tale previsione, prosegue la motivazione, contribuisce a configurare in via statutaria il rapporto che si instaura tra società ed amministratore una volta che questi abbia accettato la carica, atto negoziale che implica l’accettazione di tutte le regole statutarie ed anzi l’assunzione dell’obbligo di rispettarle e farle rispettare.
Soggiunge, ancora, il Tribunale che il diritto dell’amministratore al risarcimento sorge, di norma, a seguito di un atto lecito della società amministrata – configurandosi la revoca dell’amministratore quale diritto potestativo, salvo il caso estremo dell’abuso – talché esso è più propriamente qualificabile in termini di diritto ad un indennizzo, avendo la norma (art. 2383, co. 3, cod. civ.) utilizzato il sintagma “risarcimento del danno” per assicurare all’amministratore avente diritto il pieno ristoro del pregiudizio subito piuttosto che per affermarne la derivazione da fatto ingiusto.
Per questa via, nel vagliare la validità della clausola in deroga all’art. 2383, co. 3, cod. civ., i Giudici hanno dunque riconosciuto meritevole di tutela l’interesse della società ad estendere al massimo, per via statutaria, il proprio diritto potestativo di revoca, negando accesso, a fronte della decisione di revoca, a valutazioni o pretese di sorta circa il fondamento di quella decisione, nonché alle correlative controversie.
In conclusione, ad avviso del Tribunale di Milano, non sussistono motivi per ritenere non disponibile per via statutaria la disciplina delle conseguenze della cessazione del rapporto amministrativo per effetto di revoca.
Con la conseguenza che sarebbe irrilevante la mancanza di motivazione della delibera di revoca degli amministratori, proprio in quanto la clausola statutaria del descritto tenore non riconosce agli amministratori alcun indennizzo in alcun caso di revoca, fosse anche non sorretta da giusta causa.
La sentenza precisa, inoltre, che esula dall’ambito sopra esaminato l’eventuale domanda di risarcimento di danni ulteriori, quali ad esempio i danni all’immagine, domanda che nel caso dev’essere valutata secondo le regole generali in tema di oneri di allegazione e prova dei relativi elementi costitutivi.
