Legittimo licenziamento per ostruzionismo

Legittimo licenziamento per ostruzionismo

A cura di Antonio Cazzella

Nella fattispecie, al lavoratore – che svolgeva mansioni di autista, addetto al conferimento di rifiuti, trasportati da un Comune presso centri di trattamento – era stato contestato di non aver consegnato, dopo essere giunto presso il sito di destinazione e nonostante i ripetuti inviti del suo superiore, i rifiuti contenuti nel mezzo condotto, adducendo ragioni contradditorie (il ritardo nelle operazioni di sversamento e ragioni di salute) e rientrando con il camion in azienda, con la possibilità di esporre quest’ultima all’applicazione di sanzioni per violazione della normativa a tutela dell’ambiente.
La Corte di merito, riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa e la sentenza è stata impugnata.
Per risolvere la questione di diritto, la Corte di Cassazione ha esaminato i recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di licenziamento per insubordinazione, concludendo che, nel caso di specie, il comportamento del lavoratore è sussumibile nella generale nozione di giusta causa.
In particolare, la Suprema Corte ha ricordato che la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempiere alle disposizioni di un superiore, ma ricomprende qualsiasi comportamento idoneo a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di tali disposizioni (cfr., ex plurimis, Cass. 15 gennaio 2024, n. 1525); la Corte ha altresì ricordato che la giusta causa deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, tenuto conto degli aspetti concreti afferenti alla natura ed alla qualità del rapporto stesso, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto in relazione alle mansioni svolte dal dipendente, alla portata soggettiva del fatto in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell’elemento intenzionale del lavoratore (Cass. 13 maggio 2024, n. 12989).
La peculiarità della decisione è quella di aver considerato, ai fini della configurabilità della giusta causa di licenziamento, che “si è in presenza di un grave e consapevole inadempimento dei compiti assegnati, caratterizzato da un comportamento ostruzionistico del lavoratore”, in quanto, sotto il profilo soggettivo, il lavoratore aveva posto in essere un comportamento articolato e complesso (“di natura commissiva ed omissiva”), insuscettibile di essere inquadrato nel mero rifiuto di adempiere alle disposizioni del superiore ovvero in una condotta finalizzata unicamente a pregiudicare il corretto svolgimento delle disposizioni aziendali.
La decisione della Corte di Cassazione fornisce dunque un’ulteriore chiave di lettura per interpretare le nozioni di insubordinazione e di giusta causa elaborate dalla giurisprudenza e per comprendere le possibili differenze, che devono essere correttamente valutate, a maggior ragione, ove la normativa preveda (come nel caso esaminato) l’applicabilità di differenti sanzioni disciplinari.

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