Novità in materia di trattamento IVA del distacco di personale. Per i distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche il mero rimborso del costo del personale diventa imponibile IVA

Novità in materia di trattamento IVA del distacco di personale. Per i distacchi stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025 anche il mero rimborso del costo del personale diventa imponibile IVA

A cura di Luca Peron

La Legge n. 166/2024, di conversione del Decreto-legge n. 131/2024 (c.d. “Salva infrazioni”) ha disposto l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/1988 che prevedeva la non rilevanza – ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) – dei distacchi del personale a fronte dei quali è versato il (mero) rimborso del relativo costo.

Con l’abrogazione in parola, a decorrere dal 1° gennaio 2025 il distacco del personale deve – in linea generale – ritenersi assoggettato all’IVA, con aliquota ordinaria al 22%.

Prima di passare all’analisi della novità normativa ed al suo impatto gestionale, merita ricordare brevemente che l’istituto del distacco si configura quando “un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.

In tal caso, il datore di lavoro che dispone il distacco rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore distaccato.

Per tale motivo, considerato che l’istituto in parola si realizza principalmente nell’ambito dei gruppi societari, la società che usufruisce della prestazione lavorativa (c.d. “distaccataria”) versa alla società che mette a disposizione uno o più lavoratori (c.d. “distaccante”) un importo, a titolo di rimborso, normalmente pari al costo del personale effettivamente sostenuto da quest’ultima.

Quanto al requisito sostanziale della temporaneità, va rilevato che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che tale carattere deve intendersi, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, non come brevità, ma come non definitività. Non sembra quindi necessario che la distaccante e la distaccataria si accordino per una durata predeterminata del distacco.

Sotto il profilo tributario, il Legislatore nazionale aveva stabilito (cfr. il citato comma 35, dell’art. 8, della Legge n. 67/1988, prima della sua abrogazione ad opera del Decreto in commento) che in assenza di un differenziale tra importo riaddebitato e costo del personale sostenuto dalla società distaccante, il mero rimborso del costo del personale distaccato non aveva alcuna rilevanza ai fini IVA.

In questo contesto è intervenuto il Decreto in commento, che ha disposto l’abrogazione della disciplina sopra descritta, facendo rientrare così tale fattispecie nel campo di applicazione del tributo.

In altre parole, quindi, non viene più garantita l’irrilevanza IVA del distacco del personale (nemmeno) qualora la distaccataria riaddebiti alla distaccante il mero costo del personale sostenuto per il distaccato; tale riaddebito dovrà, di conseguenza, essere assoggettato ad IVA (con aliquota ordinaria pari al 22%), trattandosi di una prestazione di servizi a titolo oneroso, ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n. 633/1972.

Quanto alla decorrenza della novità fiscale introdotta dal Decreto, va evidenziato che per espressa previsione normativa la descritta abrogazione si applica (rectius, esplica i suoi effetti) “ai prestiti e ai distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

In altre parole, saranno – in linea generale – imponibili ad IVA le somme (anche se pari al costo del lavoratore distaccato) corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante:

  1. a) relativamente a tutti i nuovi accordi di distacco “stipulati” ex novo a partire dal prossimo 1° gennaio 2025;
  2. b) relativamente a tutti i contratti di distacco già in essere che vengono “rinnovati” (anche tacitamente, se previsto) a partire dal 1° gennaio 2025.

Va inoltre osservato che, in ossequio al principio del legittimo affidamento, lo stesso Decreto precisa che “sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 marzo 2020, nella causa C-94/19, o in conformità all’articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988”. In altre parole, nulla dovrà essere eccepito con riferimento ai comportamenti pregressi adottati dai contribuenti anteriormente a tale data, i) sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia UE, ii) sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.

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