A cura di Francesco Torniamenti
Come noto, affinché il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia legittimo, il datore di lavoro deve provare non solo la sussistenza del motivo sotteso al recesso, ma anche di aver assolto all’obbligo del c.d. “repêchage” ossia di avere accertato, prima di licenziare il dipendente, che non vi era possibilità di ricollocarlo in altri ruoli anche di livello inferiore.
La Cassazione, con la sentenza in epigrafe, ha però escluso la sussistenza dell’obbligo di repêchage nei casi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità lavorativa dell’apprendista.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a “causa mista” trattandosi di un contratto che combina la prestazione lavorativa con la formazione professionale (pratica e teorica) che deve essere impartita dal datore di lavoro all’apprendista in accordo con uno specifico piano formativo. Il rapporto di apprendistato è caratterizzato dal fatto che, alla scadenza del termine della formazione, le parti hanno entrambe la possibilità di recedere dal contratto con il solo onere di dare alla controparte il preavviso di legge. In mancanza, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (cfr. art. 42 D.lgs. n. 81/15).
Nel caso di specie, un lavoratore assunto con contratto di apprendistato “professionalizzante” era stato dichiarato dal medico aziendale inidoneo alla prestazione lavorativa e, successivamente, licenziato per giustificato motivo oggettivo. Nel successivo giudizio di impugnazione del licenziamento, la Corte di Appello di Roma – in riforma della sentenza di primo grado – aveva accertato che il lavoratore, seppur effettivamente non idoneo a svolgere le mansioni oggetto del contratto, era però in grado di lavorare nell’ambito di altri ruoli, di livello inferiore, esistenti presso la datrice di lavoro. Il licenziamento era stato, quindi, dichiarato illegittimo con diritto del lavoratore alla tutela indennitaria di cui all’art. 3, comma 2 D.lgs. n. 23/15.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del datore di lavoro, ha cassato la sentenza di merito evidenziando che nel contratto di apprendistato:
- in caso di sopravvenuta inidoneità dell’apprendista allo svolgimento della mansione (afferente alla qualifica professionale da conseguire alla fine del periodo di apprendistato) il datore di lavoro non può più impartire al dipendente la formazione obbligatoria (ed il dipendente, nel contempo, non può più riceverla) con la conseguente venuta meno dell’oggetto del contratto;
- il datore non può nemmeno adibire l’apprendista a mansioni diverse da quelle oggetto del piano di formazione (e finalizzate all’acquisito di specifiche competenze professionali);
- ne deriva che il datore di lavoro è legittimato, in caso di sopravvenuta inidoneità alla mansione, a licenziare l’apprendista senza che possa configurarsi alcun obbligo di ricercare mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore
Tale principio costituisce un revirement della Suprema Corte che infatti, in passato (Cass. 3 marzo 2014, n. 4920), aveva dichiarato che, anche in caso di licenziamento per inidoneità lavorativa dell’apprendista, il datore di lavoro era tenuto ad assolvere all’obbligo di repêchage..