No smoking all’aperto…nei luoghi di lavoro che succede?

No smoking all’aperto…nei luoghi di lavoro che succede?

A cura di Anna Minutolo

Dal 1° gennaio 2025 a Milano, il divieto di fumo è stato esteso “a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico incluse le aree stradali“, con l’eccezione di “luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone“; non si potrà, quindi, fumare nemmeno nei dehors di bar e ristoranti; l’unica deroga viene fatta per le sigarette elettroniche, quale regola vale per i luoghi di lavoro?

L’art. 51 della L. n. 3/2003 prevede il divieto di fumare nei locali chiusi (quindi anche nei luoghi di lavoro); detta norma, però, non estende esplicitamente il predetto divieto alle sigarette elettroniche.

Il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (articolo 4 comma 2) vieta esplicitamente l’utilizzo di sigarette elettroniche presso:

  • istituti scolastici, universitari e del sistema dell’istruzione/formazione (nei locali chiusi ma anche nelle aree all’aperto di pertinenza degli Istituti, compresi quelli operanti presso comunità di recupero e istituti penali per minori);
  • centri per l’impiego e centri di formazione personale.

La Commissione per gli interpelli (istituita, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 81/2008, presso il Ministero del lavoro con la finalità di fornire una risposta a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro), con risposta ad interpello n. 15 del 24 ottobre 2013, ha chiarito che il divieto di fumo nei luoghi di lavoro non può essere applicato alle sigarette elettroniche, perché l’art. 51 della L. 3/2003 e la Direttiva europea 21/37 CE si riferiscono solo  al fumo di prodotto a base di tabacco, ma ha affermato che è lecito che le aziende possano prevedere policy che vietino negli ambienti di lavoro l’uso di sigarette elettroniche.

La suddetta Commissione ha infatti precisato: “Ferma restando la possibilità per il datore di lavoro, nell’ambito della propria organizzazione, di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, ne potrà essere consentito l’uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate)”.

Il datore di lavoro ha, quindi, due opzioni:

  • vietare l’uso delle sigarette elettroniche sul luogo di lavoro, con un esplicito e formale provvedimento;
  • consentire l’uso delle e-cig, ma dopo essersi assunto l’onere e la responsabilità di una puntuale e documentata valutazione dei rischi che prevede il coinvolgimento del responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (Rspp) e del medico competente, e l’acquisizione, in sede di consultazione, del parere del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls).

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