È lecito recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio durante l’assenza per malattia?

È lecito recarsi allo stadio per assistere ad una partita di calcio durante l’assenza per malattia?

A cura di Giuseppe Sacco

Con la sentenza n. 64/2023 pubblicata in data 7 marzo 2023, il Tribunale di Prato si è espresso sulla liceità della condotta di un operaio che, nonostante l’assenza dal lavoro per malattia, si era recato allo stadio Artemio Franchi di Firenze per assistere alla gara di calcio Fiorentina – Juventus, anticipo serale dell’ultima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 e per ciò veniva licenziato.
In particolare, il datore di lavoro contestava la genuinità dello stato di malattia del prestatore, che si sarebbe assentato dal lavoro grazie ad una falsa e compiacente certificazione medica, ottenuta soltanto dopo aver acquistato il biglietto di ingresso allo stadio e dopo che il lavoratore stesso aveva preso contezza del fatto che avrebbe dovuto lavorare il giorno in cui si sarebbe disputata la partita.
Il datore di lavoro traeva ulteriori argomenti a sostegno dell’asserita non veridicità dello stato di malattia dal fatto che il lavoratore, nell’occasione, era stato anche visto guidare la sua autovettura, nonché muoversi e correre senza difficoltà motorie, nonostante la certificata lombosciatalgia.
In subordine, il datore di lavoro deduceva che, in ogni caso, il lavoratore avrebbe aggravato il suo stato di salute in quanto chi soffre di lombosciatalgia deve riposare e non sottoporre la colonna vertebrale a sollecitazioni negative. Il Tribunale di Prato, nel confutare punto per punto le argomentazioni addotte dalla società, ha ritenuto illegittimo il provvedimento espulsivo irrogato al lavoratore-tifoso e condannato la società al pagamento di ingenti spese legali.
Anzitutto, secondo il giudice di primo grado, l’insorgenza della malattia successivamente all’acquisto del biglietto per l’evento sportivo e dopo la visione dei turni di lavoro costituivano circostanze di per sé neutre e non indicative di una presunta condotta fraudolenta del lavoratore.
Ciò in quanto, da un lato, il lavoratore – consapevole del suo stato di malattia e della conseguente sua impossibilità a lavorare – ben avrebbe potuto decidere di recarsi allo stadio proprio perché aveva ormai sborsato del denaro per acquistare il biglietto; dall’altro lato, come era emerso in giudizio, la partita avrebbe dovuto originariamente disputarsi in giornata successiva non lavorativa, salvo poi essere anticipata, così che non era dimostrato che il lavoratore si sarebbe procurato la certificazione medica per sottrarsi all’obbligo lavorativo ed assistere all’evento sportivo.
Inoltre, la sentenza ha affermato che recarsi allo stadio durante lo stato di malattia non integra di per sé un inadempimento del lavoratore grave al punto da giustificare il provvedimento espulsivo posto che, salva diversa prescrizione medica, non esiste alcun obbligo, per il lavoratore, di riposo assoluto in costanza di malattia. Sotto ulteriore profilo, il Tribunale ha rilevato altresì che, stante l’orario serale della gara sportiva, il lavoratore non si era neppure sottratto al rispetto delle fasce orarie giornaliere di reperibilità per la visita fiscale, così che la di lui condotta doveva considerarsi pienamente lecita in quanto espressione del diritto alla libera circolazione assicurato ad ogni soggetto non sottoposto a misure restrittive della libertà personale promananti dall’autorità giudiziaria. Veniva, dunque, confermata l’ordinanza della precedente fase sommaria emessa dallo stesso Tribunale di Prato, che aveva disposto la reintegrazione in servizio del lavoratore, stante l’insussistenza dell’addebito contestatogli. Per il momento, dunque, la disputa termina col risultato di 2 a 0 in favore del lavoratore, proprio come l’esito di quel Fiorentina – Juventus che si giocò, ormai, lo scorso maggio.

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