
Condividiamo l’approfondimento mensile dell’Avv. Antonio Cazzella, pubblicato su DirittoBancario.
Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro (Cass. 26 maggio 2026, n. 16300).
La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un dipendente – che aveva svolto attività in favore della concorrenza – applicando l’art. 2105 c.c., che disciplina l’obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro.
Nel ribadire l’esistenza di un’interpretazione ampia di tale obbligo, la Corte ha ricordato che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto (a prescindere dalla configurabilità di atti di concorrenza sleale) con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’impresa o che, comunque, sia idonea a creare situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima (in tale ottica Cass. 15 luglio 2024, n. 19391, ha ritenuto legittimo il diniego opposto da una banca all’esercizio della libera attività di commercialista da parte di un dipendente).
Sempre con riferimento all’ampiezza dell’obbligo di fedeltà, si ricorda che devono considerarsi attività vietate al dipendente anche quelle che, sebbene non siano produttive di danno nel momento in cui vengono contestate/rilevate, siano potenzialmente lesive per il datore (in tal senso, Cass. 7 ottobre 2024, n. 26181).
Risarcimento del danno per infortunio avvenuto a seguito di un tafferuglio tra colleghi (Cass. 15 giugno 2026, n. 1985).
Il dipendente di una cooperativa ha chiesto al datore di lavoro il risarcimento del danno subito in occasione di un tafferuglio con un altro collega (durante la pausa di lavoro), dipendente di una differente cooperativa, presente per ragioni di servizio nello stesso luogo di lavoro.
La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del datore, applicando gli stessi criteri adottati per configurare il “rischio elettivo” del dipendente in caso di infortunio sul lavoro, evidenziando, nel caso esaminato, che la condotta del collega del lavoratore infortunato (colpito da una bottiglia) aveva dato luogo una “serie causale autonoma da sola idonea a determinare le conseguenze lesive in capo all’infortunato”.
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