
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Antonio Cazzella,pubblicato su DirittoBancario, che analizza la rilevanza del rendimento connesso alla prestazione lavorativa fornita dal dipendente e la connessa sua valutazione ai fini dell’irrogazione di misure disciplinari.
1. Considerazioni generali.
Le caratteristiche della prestazione lavorativa fornita dal dipendente – quando si tratta di esaminarne la quantità e la qualità – sono un elemento non privo di rilievo nell’ambito di un’organizzazione aziendale, perchè (soprattutto in termini di quantità) incidono sulla produttività del singolo e, in qualche modo, su quella dell’intera azienda.
Inoltre, non sempre eventuali carenze della prestazione offerta da un lavoratore possono essere “compensate” con la prestazione di altri dipendenti.
Sotto un ulteriore profilo, occorre anche considerare (a prescindere dalle ragionevoli aspettative del datore) che il raggiungimento di determinati risultati – quando si tratta il tema della produttività – è talvolta strettamente connaturato alle mansioni assegnate al dipendente (si pensi, ad esempio, ad un lavoratore che svolge le mansioni di venditore).
Tuttavia, un’iniziativa datoriale in senso disciplinare – finalizzata quindi a sanzionare le carenze (in termini di produttività) nell’esecuzione della prestazione – non è agevole, in quanto, ferme restando le difficoltà probatorie nel dimostrare i fatti contestati, occorre valutare alcuni principi dell’ordinamento giuridico inevitabilmente applicabili.
Infatti, l’art. 2094 c.c. prevede che il lavoratore subordinato si obbliga “mediante retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”; il contratto di lavoro subordinato si caratterizza, quindi, per il vincolo di subordinazione e, in termini generali, l’obbligazione assunta dal lavoratore è pacificamente qualificata come obbligazione “di mezzi” e non “di risultato” (tra le tante, Cass. 7 agosto 2024, n. 22314).
Ciò significa che il lavoratore non è obbligato a garantire il raggiungimento di un determinato risultato economico o produttivo, ma deve impegnarsi a fornire una prestazione secondo regole e direttive del datore di lavoro.
Inoltre, la natura di obbligazione di mezzi non esonera il lavoratore dall’obbligo di prestare la propria attività con diligenza secondo quanto previsto dall’art. 2104 c.c., che impone al prestatore di lavoro di “usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della produzione nazionale”.
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