
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Bonaventura Minutolo.
La condotta truffaldina e fraudolenta, consistente nel prospettare falsamente come efficaci, per una patologia incurabile e ad esito infausto, cure alternative a quelle tradizionali, è idonea a determinare una lesione della libertà di autodeterminazione del paziente, sufficiente a giustificare la condanna al risarcimento del danno per la perdita di quel ventaglio di opzioni, tra le quali egli ha il diritto di scegliere nella prospettiva dell’imminenza della morte.
Nella fattispecie la Cassazione ha ritenuto che la condanna del medico al risarcimento dei danni fosse connessa nella prospettazione al paziente di una falsa speranza di guarigione, inducendolo ad abbandonare la terapia tradizionale, optando per quella alternativa da lui consigliata.
La decisione è in linea con il dettato costituzionale (art. 32) rivolto a garantire la tutela della salute da parte dello Stato, sì da offrire ad ogni individuo l’opportunità di mantenere il proprio corpo in efficienza secondo le proprie possibilità naturali. In altre parole, si conferisce allo stato la tutela della salute anche facendo luogo ad un sistema organico di istituti e provvedimenti che devono offrire ad ogni individuo l’opportunità di mantenere il proprio corpo in efficienza secondo le proprie possibilità naturali.
Al tempo in cui tale norma (art. 32) costituzionale nasceva, in Inghilterra era in corso un gigantesco esperimento per la statuizione di tutti i servizi, non soltanto di igiene, e profilassi, ma anche di cure mediche e chirurgiche.
In altre parole, si delineava il diritto di ogni cittadino alla sua salute, predisponendo l’intervento diretto dello Stato, in modo che fossero assicurarti ad ogni cittadino i trattamenti profilattici obbligatori in ordine ai progressi del vaccino e sieroterapia, auspicando un integrale riforma dell’ordinamento sanitario.
In tale quadro di sicura rilevanza costituzionale si inserisce il diritto del cittadino alla tutela rispetto ai trattamenti sanitari che pur in un ambito di assistenza mista (pubblica-privata) deve conformarsi al fondamentale diritto di ciascun membro della collettività alla tutela della propria salute, anche in una prospettiva in cui la stessa fosse pregiudicata da malattia incurabile, con destino irreversibile, sicché – anche in tal caso – sussiste il diritto alla tutela del paziente che – come nel caso di specie – vede limitata la propria autodeterminazione nella scelta del percorso terapeutico tradizionale che – in assenza di una accertata possibilità di guarigione – possa scegliere un percorso più consono alle proprie scelte, che vanno salvaguardate, quali espressioni del diritto che, anche in ipotesi di malattia inguaribile, è riservato alla persona, la quale deve decidere come affrontare questa particolare fase della sua esistenza.
Non si può trascurare, peraltro che plurimi fattori si inseriscono del diritto nel singolo ad autodeterminarsi in situazioni del genere, sennonché, anche quelli che sono i più prematuri dovrebbero essere rimessi alla scelta autonoma del singolo.
