
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Anna Minutolo – Trifirò & Partners Avvocati
Procedura dimissioni
Come noto, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015, le dimissioni devono essere rese, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le stesse possono essere revocate, con le medesime modalità, entro sette giorni dalla data di trasmissione del suddetto modulo.
La suddetta norma, come emerge dal tenore letterale della stessa, non si applica:
- ai lavoratori domestici;
- ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui le dimissioni vengano rese nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del Codice civile o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003, quindi nelle c.d. sedi protette.
La Circolare del Ministero del Lavoro del 4 marzo 2016 n. 12 – che ha fornito le modalità applicative della predetta normativa – ha escluso dall’applicabilità della disciplina introdotta dal summenzionato art. 26 D.lgs. n. 151/2015, il recesso durante il periodo di prova di cui all’articolo 2096 del codice civile ed i rapporti di lavoro marittimo, in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione.
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 11 settembre 2025, n. 24991, al contrario di quanto stabilito nella summenzionata Circolare, ha affermato che la disciplina di cui all’art. 26 del D.lgs. n. 151/2015 si applica anche nel caso in cui le dimissioni vengano rese durante il periodo di prova e che la Circolare n. 12/2016 ha tentato di introdurre illegittimamente un’ipotesi derogatoria non prevista dalla norma primaria.
In particolare, la Suprema Corte è giunta a detta conclusione sostenendo, da un lato, che le circolari ministeriali costituiscono atti interni all’amministrazione, diretti ad uniformare l’azione degli organi amministrativi subalterni, ma non sono atte a creare diritti e non possono limitare il cittadino o vincolare l’interpretazione giudiziale e che, pertanto, il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 12/2016, si sarebbe spinto fino al punto di conferire alla norma contenuti diversi rispetto al suo dato testuale, andando oltre una mera attività interpretativa.
Dall’altro lato, la Corte di Cassazione ha rilevato che la ratio del patto di prova e quella dell’art. 26 D.lgs. n. 151/2015 sono differenti e non interferiscono reciprocamente, in quanto la prima mira a tutelare l’interesse comune di verifica del contratto, la seconda a evitare abusi datoriali, specialmente in una posizione di debolezza del prestatore.
Da ultimo, anche alla luce di quanto stabilito nella suddetta Ordinanza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota n. 14744/2025, con la quale fornisce delucidazioni in merito alla necessità di convalida delle dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte dei genitori lavoratori tutelati dall’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità e chiarisce che l’obbligo di convalida si estende anche alle dimissioni presentate durante il periodo di prova.
Il Ministero giunge a tale conclusione sulla base sia di un’interpretazione letterale della norma, che non prevede alcuna esclusione esplicita per il periodo di prova, sia di un’interpretazione teleologica, che considera la finalità della legge posto che, anche nel periodo di prova, le dimissioni presentate durante il periodo protetto potrebbero essere indotte dal datore di lavoro e mascherare un licenziamento discriminatorio sempre nullo (Cass. n. 23061/2007).
In conclusione, la procedura per rendere le dimissioni di cui all’art. 26 del D.lgs. nl 151/2015 deve essere sempre rispettata, tranne che nel caso in cui le dimissioni siano rese da lavoratori domestici, da lavoratori pubblici, da lavoratori marittimi o in una delle summenzionate c.d. sedi protette.
