Innocente ma colpevole

Innocente ma colpevole

È possibile licenziare il dipendente per un fatto di cui non risulti responsabile nel giudizio penale che sia terminato con l’assoluzione in primo grado con la formula “di non aver commesso il fatto”, sostituita nel secondo grado del giudizio penale dalla formula del “proscioglimento per prescrizione”.
Questo principio è stato ribadito recentemente dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 4684 del 2 marzo 2026.  La soluzione adottata può apparire una soluzione sorprendente, ma non lo è.

Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Paolo Zucchinali – Trifirò&Partners.


Il caso portato all’attenzione dei Giudici di legittimità riguarda un lavoratore nei cui confronti veniva avviato un procedimento disciplinare che era sospeso fino all’esito del procedimento penale conclusosi in primo grado con l’assoluzione “per non aver commesso il fatto”. Ciò nonostante, nonostante tale sentenza, il datore disponeva la sanzione del licenziamento c.d. in tronco, cioè con effetto immediato e senza preavviso.

Il Lavoratore impugnava avanti il Tribunale del lavoro il licenziamento e il datore nel giudizio invocava, ecco il punto di interesse, la possibilità di una valutazione disciplinare in sede civile degli addebiti autonoma, e diversa, da quella resa in sede penale.

Il Tribunale, di contro, accoglieva il ricorso del lavoratore e dichiarava nullo il licenziamento sul presupposto che le condotte oggetto dei due procedimenti, penale e civile, fossero in realtà fattualmente distinte: da un lato “una condotta concorsuale omissiva nel delitto di peculato” e dall’altro un “comportamento meramente omertoso e di copertura dei colleghi e del direttore generale” le cui manovre occulte ed illecite non solo erano note al Lavoratore ma “per le quali egli non mostrava nessuna sorpresa o indignazione alcuna”.

Secondo il Tribunale la diversità materiale delle condotte sarebbe stata dimostrata anche dal fatto che in sede penale il reato originariamente contestato era stato oggetto di nuova imputazione come “favoreggiamento”.

L’appello del datore, di contro, veniva accolto ed il licenziamento dichiarato legittimo in quanto, avuto riguardo prevalente alla sostanza dei fatti contestati, si è ritenuto che il “silenzio omertoso e consapevole” addebitato in sede disciplinare deve ritenersi, se non identico, almeno intrinsecamente equivalente all’ “inerzia della condotta omissiva” oggetto del procedimento penale.

La Corte di appello con la sentenza “confermata” dalla Cassazione precisava che il principio (ex art. 7 della legge 300/1970) dell’immutabilità della contestazione vieta al datore di sanzionare una condotta differente da quella contestata ma che in applicazione di detto principio è consentito pervenire a qualificazioni giuridiche differenti di tali fatti, se sufficientemente individuati, posto che compete sempre e solo al Giudice, e non alle parti, detta qualificazione.

La Corte Suprema, inoltre, ribadisce i seguenti importanti principi in relazione al procedimento disciplinare avviato per fatti oggetto di procedimento penale:

  1. è legittima la contestazione disciplinare c.d. per relationem, cioè mediante mero richiamo agli atti del procedimento penale, sempre che le accuse siano state rese note all’interessato in tale sede processuale;
  2. il datore, e poi il Giudice civile, possono avvalersi nel giudizio civile dell’istruttoria svolta in sede penale, senza svolgere ulteriori accertamenti.

Resta da dire che a quanto risulta la sentenza della Cassazione in esame non entra nel merito della questione della differente portata della sentenza penale che dichiari la prescrizione del reato, da quella che accerti che non sia stato commesso. La prescrizione in sede penale, infatti, può essere dichiarata, restando salvi gli effetti civili della condotta in fatto accertata ma non più punibile penalmente per il decorso del tempo. Il fatto è che la sentenza non tocca l’argomento perché non investita della questione.

Possiamo osservare in conclusione che, rispetto al giudizio penale, il giudice civile conserva un ambito di autonomia di valutazione ma che, ancora più importante, la qualificazione dei fatti oggetto di incolpazione deve essere effettuata esclusivamente dal Giudice del singolo procedimento, avuto riguardo alla sostanza fattuale degli stessi e non all’aspetto meramente terminologico o classificatorio che può variare nei due ordinamenti, civile e penale, sempre che la contestazione disciplinare sia formulata con riferimento alla condotta in senso fattuale e non alla sua riconducibilità o meno a una figura di reato specifica.

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