Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. in sede di insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista, ma dall’associazione professionale, è necessario che venga dimostrato il requisito della personalità della prestazione. Corte di Cassazione 23 dicembre 2024 n. 34044

Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. in sede di insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista, ma dall’associazione professionale, è necessario che venga dimostrato il requisito della personalità della prestazione. Corte di Cassazione 23 dicembre 2024 n. 34044

A cura di Michela Casula

 

Uno studio associato di commercialisti presentava domanda di ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2751-bisn. 2 cod. civ. per un credito inerente a prestazioni di assistenza e consulenza svolte in favore della società fallita.

In sede di formazione dello stato passivo veniva, tuttavia, esclusa la natura privilegiata del credito, con ammissione dello stesso in via chirografaria.

Nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo, il Tribunale di Alessandria rigettava la richiesta dell’opponente sulla base del principio per cui la domanda di insinuazione al passivo proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751- bis n. 2 cod. civ., a meno che l’istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista in via esclusiva o prevalente e sia di pertinenza dello stesso.

Lo studio associato proponeva, quindi, ricorso per cassazione.

Con la sentenza n. 34044 del 23 dicembre 2024 la Corte di Cassazione ha preliminarmente osservato che i privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell’art. 2741 cod. civ., aventi natura eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica.

Con riferimento al privilegio ex art. 2751-bis cod. civ. – ha osservato la Suprema Corte – lo scopo della norma è di riconoscere una collocazione privilegiata a determinati crediti in quanto derivanti dalla prestazione di attività lavorativa svolta in forma subordinata o autonoma e, perciò, destinati a soddisfare le esigenze di sostentamento del prestatore. In tale contesto, l’inserimento di un creditore in un’associazione professionale consente l’applicabilità del privilegio professionale solo in quanto possa essere dimostrata la connotazione personale della prestazione svolta dal professionista, laddove il rapporto professionale sia stato instaurato con il previo coinvolgimento e, dunque, l’individuazione fiduciaria e certa del professionista designato dal cliente.

Ai fini del riconoscimento del privilegio, sulla base del dictum dei Giudici di legittimità – devono essere allegate e provate, a cura dell’istante, le seguenti circostanze:

  • che il credito abbia avuto origine dalla prestazione d’opera personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno (o più) dei professionisti associati a tal fine incaricato (dal cliente committente o dalla stessa associazione);
  • che il credito al compenso conseguentemente maturato, pur se azionato in giudizio dall’associazione professionale in forza degli accordi intercorsi sul punto tra gli associati, sia, in tutto o (almeno) in parte, “di pertinenza” dello stesso professionista che ha eseguito la prestazione, poiché volto proprio a retribuire l’opera lavorativa svolta dal professionista associato. Tale ultima condizione a prescindere dall’eventuale cessione del credito all’associazione.

Nel caso di specie l’associazione non aveva allegato e provato l’ingaggio personale del professionista da parte del cliente, né fornito gli elementi necessari per affermare che il credito allegato fosse imputabile esclusivamente a chi aveva svolto la prestazione lavorativa.

Di conseguenza, la Corte ha rigettato il ricorso, affermando il seguente principio di diritto: “Ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., relativo ad insinuazione al passivo proposta non dal singolo professionista ma da uno studio associato di professionisti, è necessario che il requisito della personalità della prestazione sussista sin dal momento dell’incarico, così che le circostanze del suo conferimento e dunque la scelta del prestatore effettivo, in persona del singolo professionista, già ne rivelino il sicuro tratto dell’intuitus personae; ne consegue che l’eventuale instaurazione del rapporto professionale, formalmente avvenuta in capo allo studio, non è ostativa al detto riconoscimento soltanto se risulti, da un lato, il previo coinvolgimento e la individuazione del professionista da parte del committente, ferme le altre condizioni di pertinenza del credito, che esigono, dall’altro, sia lo svolgimento essenzialmente personale dell’incarico da parte del medesimo professionista sia l’inerenza del credito insinuato proprio alla prestazione per come richiesta e dunque la sostanziale e riconoscibile spettanza della relativa remunerazione a tale prestatore“.

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