Registra di nascosto la riunione del cda: licenziato. “Sanzione legittima”. I paletti dei giudici

Registra di nascosto la riunione del cda: licenziato. “Sanzione legittima”. I paletti dei giudici

di Filippo Salvo – Repubblica, 30/01/2025

filippo-salvo_10Per il tribunale di Trento il provvedimento è ammissibile solo in un caso: quando si intende utilizzarla per far valere un proprio diritto in giudizio. Ma non sempre

ROMA – Licenziato per aver registrato una riunione del consiglio di amministrazione senza essere stato autorizzato. E senza avvisare i colleghi. È successo a un dirigente che si è rivolto al tribunale di Trento: con la sentenza 172/2024 i giudici hanno però confermato la legittimità del licenziamento. La registrazione fatta all’insaputa dei colleghi – tra l’altro non di una normale conversazione ma di una riunione del Cda – costituisce giusta causa di licenziamento perché è “una grave violazione del diritto di riservatezza”, si legge nella sentenza. Una violazione che potrebbe essere giustificato solo da una ragione, spiegano i giudici di Trento: quando la registrazione viene effettuata a garanzia del diritto di difesa del dipendente.

Significa, – spiega il giuslavorista Filippo Salvo, dello Studio Trifirò & Partners, – che le registrazioni non violano la legge quando “sono utilizzate nell’ambito di un procedimento giudiziario e solo per far tutelare o per far valere un diritto”. Altrimenti viene violato il vincolo di fiducia, che tra l’altro, sottolinea l’avvocato Salvo, “nel rapporto di lavoro dirigenziale assume massima rilevanza”.

Come fa però il dipendente a dimostrare che la registrazione gli serve per far valere in giudizio un suo diritto? Deve già aver promosso un’azione legale? Non necessariamente: “Per giudicare legittima la registrazione – spiega l’avvocato Salvonon occorre attendere l’instaurazione del giudizio; la Cassazione sul punto ha ritenuto che “…il diritto di difesa non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancora prima che la controversia si stata formalmente instaurata mediante citazione o ricorso …” (Cass. n. 28398/ 2022)”.

La valutazione dei casi

E quindi, prosegue il legale, “per pervenire a un giudizio di legittimità, il giudicante dovrà effettuare una valutazione delle circostanze del caso concreto, non essendo sufficiente la mera affermazione del lavoratore per cui le registrazioni effettuate all’insaputa dei colleghi sarebbero finalizzate all’esercizio del suo diritto di difesa e occorrendo, invece, che la registrazione audio sia realmente strumentale alla tutela giurisdizionale di un diritto”.

Proprio come è avvenuto nel processo a Trento, dove i giudici hanno invece ritenuto che la registrazione sia stata effettuata “per interessi non meritevoli di tutela (assai probabilmente riguardanti la personale insoddisfazione del ricorrente verso l’operato dell’amministratore delegato)”.

Il precedente

Diverso, per esempio, un caso avvenuto a Genova alcuni anni fa: con sentenza numero 31.204 del 2 novembre 2021, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello del capoluogo ligure che aveva ritenuto giustificato il rifiuto opposto dal lavoratore alla partecipazione a un corso obbligatorio di formazione, dal momento che il datore di lavoro gli aveva dato un preavviso di soli due giorni, e che il corso si teneva a oltre cento chilometri dal posto di lavoro. Il lavoratore aveva quindi registrato la conversazione nel corso della quale aveva rifiutato, con l’intenzione di difendersi nel caso in cui ci fossero state delle contestazioni disciplinari, come poi è effettivamente successo.

Ma attenzione, il diritto di registrare sul posto di lavoro all’insaputa del proprio interlocutore vale anche per il datore di lavoro: ci sono sentenze che infatti danno ragione al superiore gerarchico, che ha registrato all’insaputa del dipendente.

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