La clausola di pagamento “a prima richiesta” – Cass. 31.5.2025 n. 14687

La clausola di pagamento “a prima richiesta” – Cass. 31.5.2025 n. 14687

A cura dell’Avv. Bonaventura Minutolo


La clausola di pagamento “a prima richiesta”, con l’esonero – quindi – dal rispetto di quanto previsto dall’art. 1957 c.c., quanto alla sua vessatorietà, può essere valutata anche nell’ambito della normativa consumeristica (art. 33, comma 2 lett. t), a condizione che il professionista fornisca la prova che la clausola sia stata fatta oggetto di una specifica trattativa.

La decisione fa seguito alla sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 605 del 21.3.2023, la quale, in riguardo ad una decisione che aveva ritenuto operante – nella valutazione della validità della clausola di pagamento “a prima richiesta„ la disciplina dettata dall’art. 33 c. 2 lett. t. del codice del Consumo.

L’appellante aveva censurato la decisione di 1° grado nel ritenere che la clausola derogativa dell’art. 1957 c.c., potesse trovare un suo riscontro nella richiamata norma del codice del Consumo, perché si sarebbe discostata dal consolidato indirizzo della Cassazione, secondo cui l’obbligo del fideiussore si estingue solo per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale e quindi non poteva essere compresa nella tipologia di clausole di cui all’art. 1341 c.c. e – d’altra parte –  deduceva che sarebbe stato omesso – l’esame circa la possibilità di sussunzione nella fattispecie (art. 33) che sancisce la vessatorietà di una clausola che determini un cospicuo squilibrio dei diritti ed obblighi delle parti.

La Corte di merito – con la richiamata sentenza, rigettava il 1° motivo ritenendo che – innanzitutto – non v’era stata trattativa tra le parti sulla clausola che si riteneva vessatoria; in ogni caso, anche per le clausole di cui al 1° comma dell’art. 33, (codice del consumo) sarebbe stato onere del professionista dare la prova che dette clausole, benché unilateralmente predisposte, fossero state oggetto di trattativa specifica come il consumatore e che, pur a voler ritenere possibile la rinuncia da parte della professionista al termine di cui all’art. 1957, essendo la fattispecie estranea all’art. 1341 c.c., la previsione negoziale della deroga all’art. 1957 c.c., doveva essere considerata una clausola vessatoria nel senso di cui all’art. 33 s.s. c.c..

La Suprema Corte ha recepito tale principio, precisando che l’onere di provare che la deroga dell’art. 1957 c.c. abbia costituito oggetto di trattazione grava sul professionista.

In definitiva, la derogabilità delle parti a quanto disposto dall’art. 1957 c.c. è legittimo anche in riferimento all’art. 33 in ambito consumativo, ma il professionista, per la validità del patto di deroga, deve fornire la prova dell’avvenuta trattativa tra le parti, prova che – nel caso esaminato dalla Corte -, non era stata fornita.

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