
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Antonio Cazzella, pubblicato su DirittoBancario il 10 Ottobre 2025, che analizza i casi in cui possa considerarsi legittimo il rifiuto da parte del dipendente di svolgere le mansioni assegnate nel contesto del rapporto di lavoro.
1. Considerazioni generali.
La possibilità che il dipendente possa rifiutarsi di svolgere le mansioni assegnate (oppure, come vedremo, di eseguire un ordine) è un evento che può verificarsi nel corso del rapporto di lavoro: quando ciò accade, il verosimile interrogativo riguarda la possibilità che tale comportamento configuri una responsabilità disciplinare.
Il punto di partenza per formulare una risposta coerente ai principi dell’ordinamento è la natura del rapporto di lavoro subordinato, che si fonda sullo scambio tra attività lavorativa e retribuzione (art. 2094 c.c.); pertanto, il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione, può essere considerato un inadempimento contrattuale, salva la necessità di valutare la legittimità del rifiuto.
Infatti, il rifiuto opposto dal dipendente (frequentemente motivato da ragioni di “autotutela”) potrebbe essere giustificato, atteso che gli obblighi di cui egli è onerato, derivanti soprattutto dal codice civile (tra cui l’art. 2104 c.c., che sancisce il dovere di diligenza di cui è onerato il lavoratore), devono essere bilanciati con altre previsioni normative.
La norma prevalentemente richiamata al fine di valutare la legittimità del rifiuto è l’art. 1460 c.c. (eccezione di inadempimento), secondo cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuna parte può rifiutare (in buona fede) l’adempimento se l’altra non adempie
