A cura di Anna Maria Corna
Nell’ambito dei procedimenti speciali del codice di procedura civile ve ne sono alcuni di “istruzione preventiva”, tra cui, all’art. 696-bis c.p.c., la “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, che si propone con ricorso al Tribunale competente.
Lo scopo della norma è la determinazione di “crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”, onde favorire poi la conciliazione tra le parti.
È, infatti, prevista la nomina di un CTU, che “prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti” e “Se le parti si sono conciliate, si forma processo verbale della conciliazione”, a cui “Il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo”, mentre “Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”. Si tratta di un procedimento per cui non è necessario il requisito del periculum in mora, ma soggetto a specifiche condizioni di ammissibilità: un credito certo nell’an, ma di cui debba accertarsi il quantum, e che non vi siano altre questioni da dirimersi, si che il provvedimento ex art. 696bis c.p.c. possa definire la lite.
In difetto di tali requisiti il ricorso è inammissibile.
Invero, “Presupposto del procedimento per consulenza tecnica preventiva, disciplinato all’art. 696 bis cpc, è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di criticità la determinazione dei crediti derivanti da fatto illecito o da inadempimento contrattuale, per cui è inammissibile il ricorso, per mancanza dei presupposti di legge, laddove il resistente abbia specificamente contestato l’esistenza di un diritto alla restituzione da parte del ricorrente e, quindi, l’an della pretesa a componimento della quale si chiede la consulenza tecnica preventiva” (Tribunale sez. III – Firenze, 07/06/2017).
Ed ancora: “Il ricorso ex art. 696-bis c.p.c. presuppone che la controversia abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale può ritenersi assai probabile che le parti si concilino, non risultando esistenti, in base ad una valutazione ex ante, altre questioni controverse. Donde l’inammissibilità del menzionato ricorso quando la decisione della causa di merito implichi la soluzione di questioni giuridiche complesse o l’accertamento di fatti che esulino dall’ambito delle indagini di mera natura tecnica” (Tribunale sez. XVI – Roma, 29/12/2020; conf. Tribunale – Pisa, 02/06/2017; Tribunale – Reggio Emilia, 19/01/2012).
Principi questi ancora recentemente ribaditi dal Tribunale di Barcellona PdG, in tema di risarcimento danni per illecito, sottolineando “che condizione per l’adozione della procedura invocata deve essere individuata nella non contestazione del presupposto di fatto, su cui l’accertamento tecnico si fonda; che nel caso di specie detto presupposto di fatto è esso stesso oggetto di contestazione… che… la questione proposta implica una serie di accertamenti che esulano dalla mera esecuzione di una consulenza tecnica; che, conseguentemente……. non può procedersi all’invocato accertamento, il quale presupporrebbe lo svolgimento di istruttoria complessa, volta alla verifica della sussistenza della condizione di fatto presupposta, chiaramente non esauribile nella mera consulenza tecnica invocata” (Tribunale Barcellona PdG Ordinanza 13 giugno 2023; conf. Tribunale sez. XIII – Roma, 26/03/2015).
La giurisprudenza è prevalentemente di merito, in quanto il provvedimento di rigetto “dell’istanza di consulenza tecnica preventiva …rientra nel novero delle ordinanze, per cui non è compreso tra quelli per i quali l’art. 360 cod. proc. civ. consente il ricorso ordinario per cassazione; inoltre, sotto l’aspetto sostanziale, è privo di quei caratteri di definitività e decisorietà solo in presenza dei quali esso sarebbe suscettibile di ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost.” (Cass. civile sez. VI – 21/05/2018, n. 12386).
Lo strumento può, quindi, essere utile, anche nell’ambito di cause di lavoro, in quanto volto ad accelerare i tempi di possibile definizione del giudizio, ma solo se il credito sia certo (o non contestato), seppur da quantificarsi.