La Corte Costituzionale riconosce al sindacato comparativamente più rappresentativo il diritto a costituire RSA

La Corte Costituzionale riconosce al sindacato comparativamente più rappresentativo il diritto a costituire RSA

Approfondimento a cura dell’Avv. Claudio Ponari – Trifirò&Partners Avvocati


Con la sentenza del 30 ottobre 2025, n. 156 la Corte Costituzionale è intervenuta sull’art. 19 primo comma, della  legge 20.05.1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), dichiarandone l’illegittimità nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per meglio comprendere la portata dell’intervento della Corte, vale la pena ricordare come l’art. 19 Stat. Lav. costituisca la norma di riferimento dell’istituto della rappresentanza sindacale aziendale, dal momento che solo i sindacati che soddisfano i requisiti da essa indicati hanno accesso alle tutele ed alle garanzie del titolo III dello Statuto dei Lavoratori.

Per questa ragione la norma è stata più volte soggetta al vaglio della Consulta oltre ad essere stata oggetto di un referendum nel 1995 che ne ha modificato l’originaria definizione.

Mentre infatti la versione originaria prevedeva una doppia via di accesso alle RSA – che potevano essere alternativamente costituite da associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale oppure da associazioni, non affiliate a tali confederazioni, che fossero tuttavia firmatarie di contratti collettivi, nazionali o provinciali applicati nell’unità produttiva -, dopo il referendum detta facoltà era concessa solo alle associazioni sindacali, che fossero firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva.

In sostanza l’unico criterio utile era integrato dalla capacità del sindacato di imporsi come interlocutore reale, come comprovata, esclusivamente, dalla stipula di un contratto collettivo (normativo) applicato nell’unità produttiva.

La norma residuata dopo l’intervento referendario era stata nuovamente oggetto di verifica di costituzionalità con la sentenza 231 del 2013, la quale la Consulta si era già pronunciata nel senso di ritenerla illegittima nella parte in cui “non prevede(va) che la RSA potesse essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda”.

La soluzione adottata dalla Consulta, tuttavia, non poteva ritenersi conclusiva, dal momento che il criterio della partecipazione al negoziato con l’impresa appariva comunque incerto, ponendosi, ad esempio, l’interrogativo se la presentazione di una piattaforma rivendicativa non seguita dalla sottoscrizione del contratto legittimasse o meno il sindacato alla costituzione di una RSA.

Non è quindi casuale che la sentenza 156/2025 sia stata “provocata” proprio da una fattispecie similare, concernendo un’associazione sindacale che, pur dichiarandosi rappresentativa in base al parametro della platea dei lavoratori interessati (l’organizzazione affermava di avere un numero di iscritti nell’unità produttiva coinvolta pari al 20% dei sindacalizzati ed al 10% della forza lavoro complessiva), non aveva sottoscritto alcun contratto collettivo per non essere aderente ad una confederazione firmataria di contratti collettivi e per essere stata esclusa, non solo dalla firma dell’accordo, ma più a monte dal tavolo delle trattative.

La Corte Costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità, giudicando che “se la libertà negoziale del datore di lavoro privato, in assenza di obblighi legali o contrattuali a trattare non può essere compressa, trattandosi di un riflesso della libertà di iniziativa economica, non può l’esercizio della libertà tradursi in un surrettizio ostacolo al godimento delle misure di agibilità che la legge riconosce alle associazioni rappresentative dei lavoratori”. Secondo la Corte “il rischio….che il criterio della trattativa da mezzo di selezione diventi espediente finalizzato all’esclusione può manifestarsi nelle forme più diverse, più o meno scoperte, non solo perché si nega formalmente l’accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche perché gli si oppone una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuta l’apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell’istituto della RSA”.

La Consulta non ha codificato, tuttavia, la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo, già presente in molteplici previsioni normative, (ad esempio, nella legge 14.09.2011, n. 148), demandando al legislatore il compito di procedere ad “un’organica riscrittura” dell’art. 19 Stat. Lav. per modo da “valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda, quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori”.

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