
Il seguente contributo, a cura dell’Avv. Antonio Cazzella e pubblicato sul sito di DirittoBancario, affronta il tema degli oneri probatori che gravano sul datore di lavoro al fine di dimostrare la legittimità del licenziamento per giusta causa.
1. Premessa
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 7712 del 30 marzo 2026) offre lo spunto per un’accurata riflessione sugli oneri probatori del datore di lavoro nel caso di licenziamento per giusta causa.
La questione non è di secondaria importanza, perchè può accadere che l’attenzione del datore – focalizzata sulla gravità della condotta posta in essere dal lavoratore e, conseguentemente, sull’esigenza che il comportamento sia adeguatamente sanzionato – non consideri a sufficienza altri aspetti ugualmente rilevanti da un punto di vista giuridico, ovvero la difficoltà di provare la legittima risoluzione del rapporto di lavoro.
Infatti, l’art. 5 della legge n. 604/1966 stabilisce che il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare la sussistenza della giusta di licenziamento.
E la valutazione giudiziale non riguarda solo la configurabilità della giusta causa, ma anche l’adempimento dell’onere probatorio: sicchè, potrebbe accadere che sussista effettivamente la giusta causa di licenziamento, ma la stessa non venga provata.
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