
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: risarcimento del danno all’immagine, diritto alla promozione, contribuzione previdenziale sul corrispettivo del patto di non concorrenza e licenziamento del lavoratore in malattia per assenza durante le fasce orarie di reperibilità.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
Accogliendo il ricorso in riassunzione (a seguito di sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione), è stato accertato il diritto di una Banca al risarcimento del danno all’immagine arrecato da un promotore, coinvolto in una truffa nei confronti di risparmiatori nell’ambito dell’attività svolta presso un precedente datore di lavoro, vicenda di cui il nuovo datore di lavoro era venuto a conoscenza dalla stampa (Corte Appello di L’Aquila, 28 novembre 2025, n. 311).
In una fattispecie inerente il diritto alla promozione rivendicato da un lavoratore, asseritamente fondato sulle previsioni di un contratto aziendale, sono stati analizzati i criteri di valutazione stabiliti in tale accordo e l’ampiezza dei margini di valutazione comparativa del datore di lavoro; è stata quindi esclusa non solo la violazione di tali criteri, ma anche una perdita di chance del dipendente (Tribunale Milano, 27 novembre 2025, n. 4888).
All’esito di un altro contenzioso, è stata rigettata la domanda di un lavoratore volta ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali sul corrispettivo del patto di non concorrenza (Tribunale Milano, 26 novembre 2025, n. 4274).
Accogliendo il reclamo proposto dal datore di lavoro, è stata accertata – attraverso una dettagliata analisi delle circostanze fattuali – l’esistenza della giusta causa di un licenziamento comminato per la ripetuta assenza durante le fasce orarie di reperibilità, evidenziando che la permanenza presso il proprio domicilio costituisce non già un onere bensì un obbligo per il lavoratore ammalato, in quanto l’assenza, rendendo impossibile il controllo in ordine alla sussistenza della malattia, integra un inadempimento sia nei confronti dell’Istituto previdenziale sia nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa e, quindi, a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce tale prestazione (Corte Appello Bari, 27 dicembre 2025, n. 1311).
