
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: accertamento (Inps) per mancato rispetto dei riposi, licenziamento per giusta causa a seguito di procedimento penale e risarcimento del danno alla professionalità.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
Il Tribunale di Massa ha annullato due ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato del Lavoro, con le quali era stato contestato al datore il mancato rispetto dell’obbligo di garantire ai dipendenti il riposo tra un turno ed un altro nonché il riposo settimanale.
Nel valutare la condotta datoriale il Tribunale ha considerato, da un lato, quali siano gli obblighi del datore e del dipendente rispetto alle operazioni di timbratura in ingresso ed in uscita (essendo le contestazioni dell’Ispettorato fondate sull’orario di lavoro risultante dalle timbrature) e, dall’altro, la necessità che i fatti contestati dagli Ispettori siano ben definiti ed adeguatamente circostanziati (Tribunale Massa, 28 gennaio 2026, n. 78).
Il Tribunale di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato a seguito della conoscenza, da parte del datore, del rinvio a giudizio di dipendente nell’ambito di un procedimento penale avviato per fatti (ritenuti gravi) accaduti nel corso di un rapporto di lavoro presso un precedente datore (Tribunale Milano, 4 febbraio 2026, n. 5436).
Il Tribunale di Terni ha accertato la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente indagato (per attività illecita svolta nell’ambito del rapporto di lavoro), evidenziando le ragioni per cui non è necessario sospendere il procedimento innanzi al Giudice del Lavoro per attendere la definizione del procedimento penale e confermando, nel contempo, l’utilizzabilità del materiale istruttorio acquisito nel predetto procedimento (Tribunale Terni, 4 febbraio 2026, n. 69).
Il Tribunale di Bologna ha confermato l’orientamento della Corte di Cassazione secondo cui, per la liquidazione del danno alla professionalità, sono necessarie puntuali allegazioni che possano dimostrare l’esistenza di tale danno (ferma la valutazione e decisione del Giudice sull’ammontare del medesimo), come pure nel caso in cui venga chiesto il risarcimento di eventuali danni non patrimoniali (Tribunale Bologna, 11 febbraio 2026, n. 315).
