
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Antonio Cazzella, pubblicato su DirittoBancario il 10 Febbraio, dedicato al tema della parità di trattamento nei rapporti di lavoro, alla luce della normativa e della giurisprudenza sviluppatasi in materia.
1. Premessa
Il trattamento retributivo spettante al dipendente è un tema rilevante non solo nella fase di instaurazione del rapporto di lavoro – specialmente se si tratta di assumere un lavoratore che già svolge la sua attività altrove – ma anche nella fase successiva, in quanto possibili rivendicazioni economiche trovano, frequentemente, la loro principale motivazione nel mero confronto con il (maggior) trattamento retributivo percepito da colleghi che svolgono analoghe mansioni (il presente contributo non tratterà il tema della parità di trattamento retributivo tra uomo e donna, eccettuato il breve richiamo nel paragrafo 2).
Per quanto qui rileva, si deve ricordare l’inesistenza, nel nostro ordinamento, di un principio di parità di trattamento retributivo, concetto che, in qualche modo, conferma l’importanza dell’autonomia contrattuale delle parti.
Infatti si osserva, da un lato, che il contratto di lavoro è un atto di autonomia negoziale privata e, dall’altro, che l’art. 2077, comma 2, c.c., prevede la sostituzione delle clausole individuali difformi da quelle collettive solo se meno favorevoli al lavoratore, ammettendo, implicitamente, la possibilità di trattamenti individuali migliorativi e, quindi, di una possibile disparità di trattamento (solo per completezza di informazione, vale la pena ricordare che, a differenza del settore privato, nel pubblico impiego vige un esplicito principio di parità di trattamento, posto che l’art. 45 del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale”, corollario del principio di imparzialità della pubblica amministrazione sancito dall’art. 97 della Costituzione).
L’inesistenza di un principio di parità di trattamento è un baluardo giuridico che si tenta, talvolta, di superare adducendo l’esistenza di discriminazioni, che – ove dimostrate – potrebbero, effettivamente, determinare un esito favorevole delle richieste avanzate dal dipendente, posto che il limite dell’inesistenza di un principio di parità di trattamento retributivo è superabile con la dimostrazione di una discriminazione diretta o indiretta fra i lavoratori.
A tal riguardo, si ricorda che l’art. 2 del d.lgs. n. 216/2003 (attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro) fornisce un’accurata descrizione di discriminazione diretta ed indiretta.
[..]
Leggi l’articolo completo su DirittoBancario
