
La giurisprudenza del lavoro continua a offrire indicazioni di grande interesse per imprese e professionisti.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di:
- applicazione di un differente CCNL,
- utilizzo di strumenti tecnologici in un appalto di servizi,
- procedimento cautelare in materia di trasferimento.
Il Tribunale di Massa ha rigettato il ricorso di alcuni lavoratori che avevano chiesto l’applicazione di un differente CCNL.
Nella fattispecie, trattandosi di attività di varia natura svolte dal datore (riconducibili a due differenti CCNL), quest’ultimo ha applicato dapprima un CCNL e, successivamente, dopo aver sottoscritto un accordo sindacale, un altro CCNL (la cui applicazione è stata contestata dai lavoratori).
Il Tribunale ha ribadito il principio di libertà di scelta del CCNL da parte del datore, rilevando, sempre alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e valutata la fattispecie concreta, il carattere vincolante dell’accordo aziendale.
Il Tribunale ha poi precisato che i lavoratori non potevano invocare disposizioni della contrattazione collettiva caducata – secondo il criterio del “trattamento più favorevole” – non essendo configurabili “diritti quesiti” ed escludendo, da ultimo, una violazione dell’art. 36 Cost., essendo rimasto inalterato il livello retributivo (Tribunale Massa, 22 giugno 2026, n. 276).
Il Tribunale di Latina, richiamati i principi della giurisprudenza di legittimità in materia di appalto, ha evidenziato l’irrilevanza – nell’ottica di ritenere illegittimo un appalto di servizi – dell’utilizzo di sistemi tecnologici nell’esecuzione dell’appalto, esaminando le concrete modalità di esecuzione del servizio ed il funzionamento di tali sistemi (Tribunale Latina, 26 giugno 2026, n. 1107).
Il Tribunale di Monza ha rigettato il ricorso in via d’urgenza di una lavoratrice che aveva impugnato il diniego al trasferimento in altra struttura, nonostante la sua regolare partecipazione ad una procedura selettiva indetta dalla struttura ove chiedeva di essere destinata.
Il Tribunale ha ricordato l’inesistenza di un diritto soggettivo al trasferimento del dipendente, la cui posizione è quella di “aspettativa qualificata” ed il limite al sindacato del giudice, laddove non siano ravvisabili profili di arbitrarietà o violazione dei principi di correttezza e di buona fede da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale ha poi evidenziato l’assenza di un pregiudizio professionale per effetto del diniego al trasferimento, non essendo inoltre ravvisabile, quanto alla tesi proposta dalla lavoratrice, il requisito del periculum in mora(Tribunale Monza, 26 giugno 2026).
