
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: ammissibilità dei motivi di ricorso in Cassazione, interruzione della prescrizione per contributi da versare al lavoratore, inquadramento del lavoratore nell’ipotesi di un cambio di appalto, licenziamento per giusta causa a seguito di colluttazione, demansionamento.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di una lavoratrice licenziata per assenza ingiustificata, applicando vari principi in materia di ammissibilità dei motivi di ricorso e ricordando, tra l’altro, che la valutazione sulla sussistenza della buona fede delle parti di un contratto è devoluta al giudice di merito e, se argomentata in modo non implausibile, non è soggetta ad una rivalutazione nel giudizio di legittimità (Corte di Cassazione, 6 maggio 2026, n. 13013).
La Corte d’Appello di Roma – condividendo le censure svolte dalla Società, disattese in primo grado – ha accolto l’eccezione di prescrizione del credito contributivo, pronunciandosi sull’interpretazione da attribuire ad un atto proveniente dal lavoratore, da lui qualificato come atto interruttivo di tale prescrizione (Corte Appello Roma, 15 maggio 2026, n. 1106).
Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda di un lavoratore che aveva lamentato, a seguito di un cambio di appalto, l’erroneo inquadramento da parte dell’impresa subentrante (la quale non aveva mantenuto lo stesso inquadramento assegnato dall’impresa uscente), valutando la portata della norma del CCNL in materia di cambio di appalto e gli accordi sindacali stipulati tra le parti (Tribunale Cosenza, 13 maggio 2026, n. 1323).
La Corte d’Appello di Brescia ha rigettato il gravame di un lavoratore licenziato a seguito di una colluttazione con un collega sul luogo di lavoro, chiarendo i limiti di un’eventuale inattendibilità dei testimoni escussi nonchè valutando la configurabilità e la rilevanza del reato di rissa nell’ambito di un rapporto di lavoro, anche alla luce di quanto stabilito nel CCNL applicato (Corte Appello Brescia, 14 maggio 2026, n. 343).
Nella stessa sentenza sopra citata, la Corte ha escluso la responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art. 2049 c.c. per i danni subiti dal lavoratore licenziato a seguito della colluttazione ed ha anche escluso una responsabilità risarcitoria del datore ai sensi dell’art. 2087 c.c., in ragione dell’assoluta imprevedibilità della condotta lesiva rispetto alle mansioni assegnate ai lavoratori.
Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di demansionamento di una lavoratrice alla luce delle circostanze concrete e delle risultanze della prova testimoniale; il Tribunale ha considerato, tra l’altro, che le attività assegnate alla dipendente potessero essere agevolmente svolte in smart working e, più in generale, che il lavoro assegnatole – sebbene ridotto, ma poco, rispetto al passato – fosse, comunque, coerente con il suo inquadramento (Tribunale Roma, 19 maggio 2026, n. 5937).
