
Lo Studio ha recentemente ottenuto provvedimenti giudiziari in materia di: proroga dei termini previsti dal CCNL per l’adozione del provvedimento disciplinare, smart working, orario di lavoro di un dipendente con qualifica di quadro, licenziamento per inadempimenti nello svolgimento del lavoro assegnato, rilevanza del “pendolarismo” quale presupposto per impugnare un trasferimento con procedimento d’urgenza.
Condividiamo l’approfondimento a cura dell’Avv. Antonio Cazzella.
Nel rigettare il ricorso di un lavoratore, la Corte di Cassazione ha illustrato quali siano le conseguenze in capo al datore per il ritardo nel comunicare il licenziamento (ove sia previsto dal CCNL un termine per adottare il provvedimento disciplinare), evidenziando, quanto alla fattispecie esaminata, che la proroga del termine previsto dalla contrattazione collettiva, a maggior ragione se adeguatamente motivata, non può far sorgere nel dipendente l’affidamento sulla mancanza di connotazione disciplinare del fatto contestato (Cass. 27 ottobre 2025, n. 28366).
Accertando la legittimità di una sanzione disciplinare comminata ad un lavoratore con qualifica di Quadro, il Tribunale di Frosinone ha trattato il tema dell’orario di lavoro osservato dal dipendente, ricordando che la qualifica di Quadro non è sufficiente per escludere l’assoggettamento di quest’ultimo ad un orario di lavoro, salva la dimostrazione di autonomia organizzativa o gestionale, che deve emergere in modo chiaro e sostanziale, con attribuzione di concreti poteri decisionali (Tribunale Frosinone, 17 ottobre 2025, n. 870).
Lo stesso Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto opposto dal datore allo smart working richiesto dal dipendente in considerazione delle mansioni svolte e delle pattuizioni inserite in un accordo aziendale.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto legittimo un licenziamento, evidenziando, alla luce delle risultanze documentali e delle dichiarazioni dei testimoni, la censurabile “finzione” inscenata da un lavoratore, che – invece di ammettere le proprie lacune rispetto all’incarico assegnato (tra cui la mancanza di conoscenze riguardo un software utilizzato dal datore) – aveva posto in essere una serie di comportamenti pretestuosi per procrastinare la scadenza originariamente fissata per la consegna del lavoro assegnato e per mascherare, quindi, la sua inoperosità (Tribunale Roma, 21 ottobre 2025, n. 10502).
In tema di impugnazione del trasferimento con procedimento cautelare e di irreparabilità del pregiudizio lamentato dal lavoratore (nella fattispecie escluso), il Tribunale di Catania ha esaminato la rilevanza del “pendolarismo” e l’incidenza del medesimo sui rapporti familiari (Tribunale Catania, 7 novembre 2025, n. 6390).
