
Le sentenze della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 3425/2025 e n. 11241/2025 intervengono su due temi centrali del contenzioso finanziario: la responsabilità indiretta del preponente e la decorrenza della prescrizione dell’azione risarcitoria.
La prima pronuncia chiarisce ulteriormente i presupposti del nesso di occasionalità necessaria, valorizzando le finalità perseguite dal preposto e la consapevolezza del cliente. La seconda estende, con gli opportuni distinguo, i principi elaborati in materia di danni lungolatenti anche all’illecito finanziario, in funzione della concreta percepibilità del danno da parte dell’investitore.
Le decisioni confermano un approccio non automatico, fondato sulla valutazione delle circostanze del caso concreto, contribuendo a definire in modo più equilibrato i confini della responsabilità dell’intermediario e della tutela del danneggiato.
Condividiamo l’approfondimento dell’Avv. Bonaventura Minutolo
I recenti approfondimenti della 1° Sez. della Cass. Civile:
- sentenza 10.2.2025 n. 3425
- sentenza 29.4.2025 n. 11241
La prima riguarda i presupposti della responsabilità indiretta del preponente (nella specie: Istituto Bancario).
La seconda affronta la diversa questione della prescrizione dell’azione risarcitoria.
A) Quanto ai presupposti
La sentenza 10.2.2025 n. 3425 rivede il canone fondamentale dell’istituto, enunciando il seguente principio di diritto: “Il nesso di occasionalità necessario tra l’illecito posto in essere dal preposto (nella fattispecie: consulente finanziario) su cui si fonda la responsabilità solidale del secondo per i danni provocati dal primo, si ha quando l’esercizio delle mansioni abbia reso possibile, o comunque agevolato, il comportamento produttivo del danno, anche se tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell’ambito dell’incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, finanche trasgredendo gli ordini ricevuti, ma dovendosi pur sempre accertare che il proposto abbia perseguito finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediatamente interessato o compartecipe„.
Il principio – peraltro – non è nuovo, perchè la stessa Suprema Corte aveva già, con precedenti decisioni, relative soprattutto al settore bancario, escluso la responsabilità della Banca di fronte all’operato di un suo preposto (direttore), il quale aveva gestito in proprio un’operazione finanziaria del tutto estranea alle sue incombenze.
L’odierna puntualizzazione, tuttavia, chiarisce – ulteriormente – il fondamentale aspetto della finalità perseguita non solo dal preposto, ma anche dallo stesso danneggiato (cliente), il quale – consapevolmente – affida al preposto compiti estranei alle funzioni demandate al preposto dalla preponente.
B) Quanto alla seconda (Cass. 29.4.2025), essa risolve, una datata questione relativa al superamento del principio secondo cui, riguardo all’illecito istantaneo, la prescrizione non decorre solo in presenza di una ragione giuridica e non per questioni di mero fatto (Cass. sez. 3 – Ordinanza n. 19193 del 19.7.2018, Cass. sez 3 n. 21026 del 6.10.2104).
Si tratta – nella specie – di considerare la possibilità di individuare la ragione per la quale, in riguardo ai danni lungolatenti (che interessano prevalentemente – il campo medico) la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la prescrizione decorre (art. 2935 c.c.) dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, sicché quando il danneggiato non è nella condizione di conoscere il danno subito (es.: quanto al tumore determinato dall’amianto, che si manifesta solo a notevole distanza dalla causa che lo ha determinato etc..), la prescrizione dell’azione – risarcimento – nei confronti di chi ne abbia posto in essere determinato le condizioni decorrono dal giorno in cu la malattia viene diagnosticata e – quindi – conosciuta (Cass. Sez. U. n. 576 del 11.01.2008; sent. 28464 del 19.12.2013 e molte altre).
La sentenza in esame – quindi – ha ritenuto che il predetto principio – essendo identica la ratio – possa essere richiamato nell’ambito della responsabilità per l’illecito finanziario e simili, data “la necessità di tenere distinte le ipotesi – cui si riferiscono appunto i precedenti di Cass. Sez. I n. 32226 del 12.12.204 e Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 2066 del 24.01.2023 – nelle quali le ripercussioni dannose sull’investitore della condotta inadempiente dell’intermediario non sono immediatamente percepibili dall’investitore medesimo, anche usando l’ordinanza diligenza – o in virtù delle caratteristiche della operazione finanziaria posta in essere, la quale può presentare caratteri di dannosità non immediatamente evidenti persino ad operatori di elevata esperienza, oppure in virtù di altri fattori specifici dalle ipotesi nelle quali invece, con il semplice esercizio dell’ordinaria diligenza, l’investitore possa autonomamente percepire le conseguenze dannose derivanti dalla condotta dell’intermediario”.
È evidente (soggiunge la Suprema Corte) che in questo secondo caso il momento iniziale di decorrenza della prescrizione non potrà essere individuato secondo l’interpretazione specifica dell’art. 2947 c.c., elaborata da Essa in materia di danni non immediatamente percepibili.
In conclusione, la prescrizione, quando il danneggiato ha la possibilità – con l’ordinaria diligenza – di controllare l’operato illecito del preposto (richiesta di rendiconti come previsti per i prodotti finanziari e/o assicurativi) non potrà essere quella rapportata ai danni lungolatenti, ma decorre dal momento in cui viene perpetrato l’illecito (fatto appropriativo dei denari oggetto dell’investimento, non eseguito dal preposto).
