A cura di Bonaventura Minutolo
“L’applicazione delle tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale elaborata dall’osservatorio sulla giustizia civile di Milano 2022, garantisce una commisurazione equa, uniforme e prevedibile del pregiudizio in esame”.
La decisione viene segnalata perché dissente dal suo precedente (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579), con cui aveva rilevato che le tabelle milanesi relative alla liquidazione del danno patrimoniale da perdita del rapporto parentale, presentavano un aspetto lacunoso nei criteri in esse elencati, per cui sarebbe stato necessario una rivisitazione, laddove non tenevano conto delle circostanze emergenti dal caso concreto. Il tutto nell’ambito di una copiosa elaborazione dottrinaria, la quale evidenziava anche una linea distintiva tra compiti del giudice rispetto a quelli del liquidatore.
Non è questa la sede per richiamare tali dibattiti, mentre appare opportuno ed utile soffermarsi sulla ribadita applicabilità (ex officio) dei principi indicati dalla sua giurisprudenza in tema di liquidazione del danno patrimoniale per lesione del rapporto parentale, che sono stati recepiti dalle ultime tabelle milanesi, rielaborate e rese pubbliche nel mese di giugno del 2022, in particolare: a) l’assegnazione dei punti è stata ripartita in funzione di cinque parametri corrispondenti all’età della vittima primaria e della vittima secondaria, della convivenza tra le due, della sopravvivenza di altri congiunti e della qualità ed intensità della specifica relazione affettiva perduta. Sulla base di tali indicazioni, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione «a forbice», è stato ricavato il valore base per la tabella relativa alla perdita dei genitori/figli/coniugi/assimilati, nonché per quella relativa alla perdita dei fratelli/nipoti. Si è così stabilito che i punti astrattamente attribuibili siano pari rispettivamente ad un massimo di 118 (per la tabella relativa alla perdita dei genitori/figli/coniugi/assimilati) e di 116 (per la tabella relativa alla perdita di fratelli/nipoti)con un «CAP» pari al valore massimo della forbice delle precedenti tabelle, al fine di consentire la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali. Rilevante si dimostra, a nostro avviso, il rilievo secondo cui, dei cinque parametri considerati ai fini della distribuzione a punti, quattro hanno natura oggettiva, e sono quindi dimostrabili, alla stregua di presunzioni semplici, che consentono sempre la prova contraria, anche con documenti anagrafici, mentre il quinto ha natura soggettiva e riguarda sia gli aspetti dinamico-relazionali (stravolgimento della vita della vittima secondaria in conseguenza della perdita) sia quella della sofferenza interiore, entrambi da allegare e provare, anche con presunzioni, non essendo predicabile nel sistema della responsabilità civile l’esistenza di un danno in re ipsa (cfr. Cass. Sez. Unite, n. 33645 del 2022).
In definitiva la Suprema Corte, tenuto conto che ad essa compete non la valutazione di merito, quanto alla determinazione del danno la perdita parentale, ma l’indicazione dei principi di legge (art. 2043 cc., 2056 c.c., 1226 c.c.) volti al computo dei danni prodotti a terzi.
Le tabelle in questione, con funzione paranormativa, sono state recepite sul piano nazionale, come la Cassazione ha avuto modo di precisare (sent. 21.4.2021 n. 10579 e 12408/2011), per il fatto che rispondevano, nella individuazione di criteri (oggettivi e soggettivi), alle più generali disposizioni di legge in tema di liquidazione dei danni alla persona in modo da fornire criteri uniformi.