Licenziamento collettivo: criteri di scelta ed esperienze e capacità professionali in ulteriori reparti aziendali. (Cass. civ., sez. lav., ord., 31 marzo 2023, n. 9128)

Licenziamento collettivo: criteri di scelta ed esperienze e capacità professionali in ulteriori reparti aziendali. (Cass. civ., sez. lav., ord., 31 marzo 2023, n. 9128)

A cura di Andrea Beretta

La Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Cassino, condannava la società datrice di lavoro a reintegrare una lavoratrice, rilevando che, nella procedura di licenziamento collettivo, che aveva portato alla cessazione del rapporto della medesima, erano stati violati i criteri di scelta di cui all’art. 5 della legge n. 223/1991. Ciò in quanto non erano state considerate le esperienze professionali della dipendente in altri reparti aziendali, oltre che nell’ultima posizione di lavoro soppressa e la stessa era stata, dunque, oggetto di comparazione con un unico altro impiegato del settore interessato dagli esuberi sottesi all’avvio della citata procedura. La Suprema Corte, adita dalla società, rigettava l’impugnativa, ritenendo infondate le censure alla pronuncia d’appello. Si evidenziava, innanzitutto, che la Corte territoriale si era attenuta al consolidato principio secondo cui, in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione dell’azienda riguardi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del settore stesso, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti.
Gli Ermellini, inoltre, affermavano, sempre quale principio generale, che spetta ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità delle mansioni nei diversi reparti e che compete, invece, al datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata ed anche che gli addetti prescelti non svolgano mansioni fungibili con quelle dei dipendenti assegnati ad altri reparti o sedi.
Orbene, alla luce di tali premesse, la Corte di Cassazione rilevava che, nel caso di specie, fosse stato accertato (come da corretta valutazione del materiale istruttorio, da parte del Giudice del merito) che lavoratrice aveva svolto, sin dall’inizio del rapporto, mansioni di impiegata in diversi uffici dell’azienda e non solo nel settore interessato dagli esuberi di personale e che la società, invece, nulla aveva specificato, sul punto, al momento della scelta dei dipendenti da licenziare.
Pertanto, secondo la Suprema Corte, il Collegio romano aveva correttamente ravvisato la violazione dei criteri di scelta dei dipendenti da licenziare, poiché detta scelta era stata limitata ai soli addetti al reparto di appartenenza della lavoratrice interessata, senza coinvolgere anche i lavoratori di quegli altri reparti caratterizzati da attività al cui svolgimento era emerso che la ricorrente fosse idonea.

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