Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di prendere servizio presso la sede ove è stato distaccato

Legittimo il licenziamento del lavoratore che si rifiuta di prendere servizio presso la sede ove è stato distaccato

Corte d’Appello di Messina, sentenza 5 dicembre 2018

Causa seguita da Tommaso Targa

 

Conformemente a quanto previsto da un verbale di accordo sindacale, un dipendente veniva distaccato presso una unità produttiva diversa da quella di normale assegnazione e provvedeva a controfirmare la relativa comunicazione aziendale “per ricevuta e accettazione”.

Giunto il momento di prendere servizio presso l’unità produttiva di destinazione, il lavoratore distaccato, nondimeno, cominciava ad assentarsi ingiustificatamente sino a che non veniva licenziato per assenza ingiustificata e insubordinazione, criteri validi nel diritto del lavoro.

Il licenziamento è stato ritenuto legittimo dal Tribunale di Messina sia nell’ambito della fase sommaria che di quella di opposizione, svolte secondo il cosiddetto rito Fornero.

Nell’ambito della fase di reclamo, il lavoratore ha ribadito le proprie doglianze, sostenendo la pretesa insussistenza delle ragioni organizzative e produttive che hanno indotto l’azienda a disporre il suo distacco, da lui qualificato al pari di un trasferimento, nonché la persecutorietà della decisione lesiva del di lui diritto ad assistere un familiare ex l. 104/1992.

La Corte di Appello di Messina ha rigettato la domanda del lavoratore reclamante, considerando non persecutorio e giustificato da effettive ragioni di crisi aziendale il provvedimento datoriale di distacco che, avendo una durata espressamente limitata, non era in alcun modo assimilabile alla diversa fattispecie di “trasferimento” e, pertanto, non era soggetto agli stessi limiti normativi.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che la concretezza delle ragioni datoriali erano confermate dallo stesso verbale di accordo sindacale che espressamente definiva “problematica” la piena occupazione del personale in servizio in quell’unità produttiva, stante una “rallentata ripresa dell’attività di riparazione e del perdurare della mancanza di nuove commesse”.

In ordine, invece, alla necessaria assistenza con continuità di un familiare, è stata invece appurata dalla Corte l’inapplicabilità al reclamante della relativa normativa.

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