A cura di Mariapaola Rovetta
Il caso ha per oggetto il licenziamento intimato ad un dipendente per superamento del periodo di comporto. Il medesimo lamenta che l’assenza per malattia sarebbe stata dovuta ad una patologia imputabile alla nocività dell’ambiente di lavoro e, in particolare, alla condotta datoriale che avrebbe omesso la prescritta sorveglianza sanitaria. Il Giudice del lavoro ha accolto le argomentazioni sollevate nell’interesse del datore di lavoro ed ha concluso per il rigetto delle domande del lavoratore. Come è noto, infatti, le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 cod. civ., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa sia di natura professionale, bensì è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
L’onere della prova riguardo il nesso causale tra la malattia che ha determinato l’assenza e le mansioni espletate, in mancanza del quale deve ritenersi legittimo il licenziamento, è a carico del lavoratore.
Dunque il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza dell’obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile. A ciò aggiungiamo che, ai fini dell’accertamento della responsabilità ex art. 2087 cod. civ., incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento. Sul datore di lavoro, invece, grava l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Venendo al caso in esame, l’obbligo di diligenza in capo alla parte datoriale deve essere parametrato alle mansioni in concreto svolte dal lavoratore. La Società ha dimostrato di aver sottoposto il dipendente al controllo periodico di idoneità delle mansioni e di aver fornito i dispositivi di sicurezza. Quanto alla responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. il lavoratore non è stato in grado di fornire elementi di prova idonei a dimostrare la fondatezza delle proprie domande. E soprattutto il lavoratore non è stato in grado di dimostrare che il datore di lavoro fosse a conoscenza della specifica patologia da lui sofferta.
Né risulta allegato (e dimostrato) che il dipendente abbia mai avanzato domanda di riconoscimento della malattia professionale, né abbia mai chiesto di essere visitato dal medico competente (come previsto dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008), ovvero abbia mai chiesto formalmente alla società una modifica delle proprie mansioni.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, anche a volere ritenere la genesi professionale della patologia del lavoratore, difetterebbe l’elemento della colpa del datore nel caso concreto.
Diversamente opinando si finirebbe per porre a carico del datore di lavoro non soltanto il danno derivante dalla mancata adozione di misure cautelari nominate o, a seconda dei casi, innominate, ma altresì quello derivante dalla qualità intrinsecamente usurante dell’ordinaria prestazione lavorativa e/o dal logoramento dell’organismo del dipendente che sia rimasto esposto ad un lavoro impegnativo per un lasso di tempo più o meno lungo, laddove la giurisprudenza della Suprema Corte ha avuto modo di precisare che detti eventi restano fuori dall’ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 14865 del 2017; Cass. n. 2038 del 2013).