Mediazione atipica e mancata iscrizione dal registro degli intermediari assicurativi

Mediazione atipica e mancata iscrizione dal registro degli intermediari assicurativi

A cura di Teresa Cofano

Il Tribunale di Milano emetteva decreto ingiuntivo con il quale ingiungeva alla società Alfa di pagare in favore di Beta una certa somma a titolo di provvigioni assicurative non pagate.
Beta, nel proporre la richiesta di ingiunzione, dichiarava di agire in forza di due convenzioni sottoscritte tra Alfa, Beta e la Compagnia di assicurazioni Gamma, in base alle quali, in occasione della vendita di vetture da parte delle concessionarie di Beta, era proposta agli acquirenti la stipula di polizze di assicurazione emesse dalla Compagnia Gamma.
Alfa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, eccependo che non vi fosse prova del credito, che nessun compenso spettasse a Beta, avendo quest’ultima svolto attività di intermediazione assicurativa senza essere iscritta al registro intermediari, e che il diritto alle provvigioni si fosse – comunque – prescritto ex art. 2950 c.c.. Beta chiedeva la conferma del decreto, sostenendo di non avere svolto attività di mediazione e affermando che il credito fosse provato da documentazione scritta proveniente dal debitore.
Il Tribunale di Milano revocava il decreto ingiuntivo opposto, rilevando d’ufficio la carenza di legittimazione passiva di Alfa rispetto alla pretesa azionata da Beta, avendo la medesima allegato, nel ricorso monitorio, che i compensi provvigionali erano riconosciuti, in base alle convenzioni, dalla società Delta.
La sentenza veniva impugnata da Beta che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo deducendo l’errata decisione del primo Giudice in punto di legittimazione passiva.
Alfa si costituiva in giudizio, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, con particolare riguardo alla carenza di legittimazione passiva. Nel merito, reiterava le eccezioni di merito formulate in primo grado.
La Corte d’appello, riesaminando la questione, ha ritenuto fondato il motivo di impugnazione concernente la legittimazione passiva di Beta, ravvisando, nella documentazione prodotta dalla ricorrente, prova della sussistenza della titolarità passiva del diritto e, nel comportamento di Beta, una condotta incompatibile con la negazione della titolarità del diritto.
D’altro canto, però, la Corte ha ritenuto che la complessa operazione convenuta tra le parti prevedeva un ruolo di intermediazione assicurativa da parte di Beta, osservando che per giurisprudenza consolidata, “è configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L’esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dall’art. 2 della l. n. 39 del 1989”. Pertanto, “il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione” (Cass. SS.UU. n. 1916/2017). La Corte ha ritenuto tale principio è applicabile alla fattispecie, in quanto Beta, in base alle convenzioni, aveva incaricato Alfa di ricercare sul mercato una compagnia assicurativa al fine di stipulare polizze i cui sottoscrittori sarebbero stati gli acquirenti delle auto e, a tale fine, si serviva dei concessionari che facevano parte della sua rete commerciale. Il fatto che la percentuale sulle polizze fosse ripartita tra concessionario e Beta era indice ulteriore del fatto che l’attività di quest’ultima era un’attività di intermediazione, volta a mettere in relazione due soggetti (compagnia assicurativa e cliente) per la conclusione di più affari. Sennonchè, ai sensi dell’art. 109 del Codice delle Assicurazioni, l’attività di intermediazione assicurativa può essere svolta soltanto dai soggetti iscritti al RUI, sicché l’attività svolta al di fuori di tale normativa comporta ex art. 2231 c.c. il diniego dei compensi pretesi. Dalla mancata prova della sussistenza della condizione dell’azione, per la mancata iscrizione nel ruolo dell’intermediario, la Corte d’appello ha fatto discendere la decisione che non possa essere riconosciuto all’intermediario il compenso per l’attività prestata e ha, conseguentemente, respinto l’appello.
Inoltre, l’asserito diritto provvigionale sarebbe anche prescritto (ex art. 2950 c.c.) essendo decorso un anno dall’asserita maturazione delle provvigioni mediatorie.
(Corte appello Milano, sentenza del 29 dicembre 2023)

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