Natura rituale o irrituale dell’arbitrato ed interpretazione della clausola compromissoria: i principi espressi da Cass. 7 marzo 2024, n. 6140

Natura rituale o irrituale dell’arbitrato ed interpretazione della clausola compromissoria: i principi espressi da Cass. 7 marzo 2024, n. 6140

A cura di Francesco Cristiano

Con la decisione n. 6140 del 7 marzo 2024, la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva respinto l’impugnazione di due lodi, parziale e definitivo, emessi da un Collegio arbitrale nominato dalla Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Roma. La decisione cassata dalla Suprema Corte aveva ritenuto che l’arbitrato fosse rituale, laddove – invece – secondo i giudici di legittimità, la clausola compromissoria deponeva per la sua natura irrituale.
Il caso riguardava un arbitrato instaurato, da due soci della società Alfa, nei confronti di detta società e del suo amministratore unico (divenuto liquidatore), con il quale venivano domandati: (I) la declaratoria di invalidità della delibera di scioglimento di Alfa, per mancanza di requisiti formali e del quorum deliberativo, nonché delle successive iscrizioni della causa di scioglimento e di cancellazione di Alfa da registro imprese;
(II) l’accertamento della responsabilità dell’amministratore e liquidatore e la sua condanna al risarcimento dei danni. L’arbitrato era attivato sulla base di una clausola inserita nello Statuto di Alfa del seguente tenore:
“Le controversie insorgenti tra la società e i soci, l’organo amministrativo ed il liquidatore, in dipendenza delle presenti norme di funzionamento della società, purché compromettibili, saranno decise dalla Camera Arbitrale presso la CCIAA competente per territorio. Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche sulle spese e competenze spettanti agli arbitri”.
Rispettivamente, nell’ambito ed all’esito del procedimento, il Collegio arbitrale: (I) con lodo parziale riteneva la natura rituale dell’arbitrato, dichiarava l’invalidità della delibera impugnata ed accertava la responsabilità dell’amministratore e liquidatore; (II) esperita una CTU, emetteva il lodo definitivo che quantificava il danno causato in ragione dell’accertata responsabilità dell’organo gestorio e ne disponeva la condanna al pagamento. Interposta impugnativa ex artt. 827 e ss. c.p.c. avanti alla Corte di Appello di Roma, essa era respinta con la sentenza che è stata, infine, cassata dalla Suprema Corte con la pronunzia in commento. In quest’ultima sono esposti diversi principi meritevoli di attenzione, di seguito succintamente passati in rassegna.
1) Al fine di determinare la natura rituale o irrituale dell’arbitrato, la Corte di Cassazione ha il potere di accertare, come giudice del fatto, attraverso l’esame degli atti e degli elementi acquisiti al processo, ferma restando l’esclusione di nuove acquisizioni probatorie, la volontà delle parti espressa nella clausola compromissoria, in quanto la relativa qualificazione incide sull’ammissibilità della impugnazione della decisione arbitrale, quindi su una questione processuale, rispetto alla quale, come avviene per le questioni di giurisdizione e competenza, la Suprema Corte non deve limitarsi ad un mero controllo della decisione gravata, ma deve pronunciarsi direttamente (cfr., in termini, tra le più recenti: Cass. 18 novembre 2015, n. 23629; Cass. 18 febbraio 2008, n. 3933).
2) La differenza tra arbitrato rituale ed irrituale va ravvisata nel fatto che, nell’arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre, nell’arbitrato irrituale, esse intendono affidare all’arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr., tra le molte, anche: Cass. 6 marzo 2021, n. 11847; Cass. 13 marzo 2019, n. 7198; Cass. 18 novembre 2015, n. 23629).
3) Nell’interpretazione della clausola compromissoria, il Giudice:
a) deve attenersi ai criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., considerando quindi l’intero contesto della clausola compromissoria e la condotta complessiva tenuta delle parti nelle trattative, nella formulazione dei quesiti, nello stesso corso del procedimento arbitrale e successivamente alla pronuncia del lodo, ad essa attribuendo il rilievo consentito dall’art. 1362 c.c. (cfr. Cass. 18 novembre 2015, n. 23629);
b) non può attribuire alcuna valenza al comportamento degli arbitri, con le scelte procedimentali da questi ultimi seguite (cfr. Cass. 18 novembre 2015, n. 23629);
c) in caso di dubbio interpretativo, deve considerare l’arbitrato come rituale (cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21059; Cass. 7 aprile 2015, n. 6909).
4) L’impugnazione del lodo rituale, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell’arbitrato ed i conseguenti errores in procedendo commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla Corte d’appello ex artt. 827 c.p.c. e ss., e non nei modi propri dell’impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente e facendo valere soltanto i vizi che possono inficiare qualsiasi manifestazione di volontà negoziale (cfr., ex multis: Cass. 18 febbraio 2016, n. 3197; Cass. 24 marzo 2011, n. 6842; Cass. 6 settembre 2006, n. 19129).
A fronte dei suddetti principi, nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, era da ritenersi pacifico che gli arbitri avessero emesso due lodi rituali, tali essendo stati qualificati dagli arbitri stessi, mentre la clausola compromissoria deponeva per la natura irrituale dell’arbitrato. Questa conclusione risultava suffragata da una pluralità di elementi:
(I) il riferimento, contenuto nella clausola, ai “poteri di amichevole compositore” del collegio arbitrale;
(II) l’assenza di riferimenti nella clausola compromissoria a specifiche attività procedimentalizzate degli arbitri, a puntuali criteri di nomina degli stessi tali da poterne inferire l’oggettivo carattere di terzietà, a compiute precisazioni quanto all’oggetto dell’attività concretamente affidata al collegio arbitrale;
(III) la dirimente volontà manifestata dalla parte controricorrente, circa la scelta del ricorso a strumenti esclusivamente negoziali, nel momento in cui aveva proposto alla Camera Arbitrale una domanda di arbitrato irrituale;
(IV) infine, il contesto in cui l’arbitrato si inscriveva, caratterizzato dalla composizione “familiare” di Alfa, i cui soci erano tutti soggetti legati da rapporti coniugali o parentali.
Conseguentemente, la Corte d’appello – correttamente adita ex art. 828 c.p.c. stante l’emissione di due lodi rituali – aveva errato nel respingere l’impugnativa dei lodi stessi, non rilevando che l’arbitrato avesse natura irrituale. Donde la cassazione con rinvio della sentenza gravata.

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