Notifica a mezzo posta e risultanze anagrafiche

Notifica a mezzo posta e risultanze anagrafiche

A cura di Teresa Cofano

In tema di notifica a mezzo posta, la consegna del plico a persona di famiglia convivente col destinatario della notifica nel luogo indicato sulla busta fa presumere che quel luogo coincida con la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, e quest’ultimo, per contestare tale risultanza e ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l’onere di fornire idonea prova contraria  che – però – non può ravvisarsi nelle risultanze anagrafiche, avendo le stesse mero valore dichiarativo e presuntivo circa il luogo di residenza, superabile da prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento.
Il principio è stato ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 3628 del 7 febbraio 2023.
Nella fattispecie, il ricorrente aveva dedotto la nullità della sentenza d’appello e del procedimento perché la notifica dell’atto introduttivo era avvenuta a mani del padre – dichiaratosi convivente – laddove egli era residente in un diverso luogo da diversi anni.
La Corte di legittimità ha respinto il ricorso, ravvisando la sussistenza di una serie di elementi idonei a superare le risultanze anagrafiche: la notifica era stata eseguita presso la ditta individuale del destinatario, risultante dalla visura camerale di commercio; allo stesso indirizzo erano state inviate – e regolarmente ricevute e riscontrate – tutte le precedenti comunicazioni extragiudiziali; il plico contenente l’atto era stato ricevuto dal plico da parte del padre del destinatario, dichiaratosi convivente di quest’ultimo.

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